LEGGE REGIONALE 20 marzo 1989, n. 7
TRATTAMENTO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 20 del 23 marzo 1989
Art. 7
Indennità supplementare
1. Al personale regionale inviato in missione spetta un'indennità supplementare nella misura stabilita come segue:
a) per i viaggi compiuti con mezzi di linea terrestre o con mezzi di trasporto marittimo:
- indennità pari al 10 per cento del biglietto di viaggio a tariffa intera;
b) per i viaggi compiuti a mezzo aereo:
- indennità pari al 5 per cento del costo del biglietto di viaggio a tariffa intera;
c) per i viaggi compiuti gratutitamente con automezzo dell'Amministrazione
- indennità pari a Lire 2 per ogni chilometro di percorso.
2. L'indennità supplementare prevista al precedente comma non si applica agli eventuali supplementi in aggiunta al prezzo del biglietto di viaggio, ancorchè ammessi a rimborso a norma di legge.
3. Per i percorsi o frazioni di percorso non serviti da ferrovia o da altri mezzi di linea è corrisposta un' indennità pari a Lire 207 a chilometro aumentabile, per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a Lire 310 a chilometro.
4. L'indennità di cui al presente articolo spetta per tutti i servizi resi fuori dell'ordinaria sede di servizio, anche qualora il personale inviato in missione non acquisti titolo per l'indennità di trasferta.