LEGGE REGIONALE 20 marzo 1989, n. 7
TRATTAMENTO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 20 del 23 marzo 1989
Art. 8
Rimborso spese
1. Al personale regionale inviato in missione compete il rimborso per le spese effettivamente sostenite per il viaggio, il vitto e l'alloggio, secondo le disposizioni degli articoli che seguono.
2. Allo stesso personale compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'uso del telefono, solo ove l'uso stesso risulti effettuato per ragioni d' ufficio, ed a condizione che dette spese siano debitamente documentate.