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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1989, n. 7

TRATTAMENTO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 20 del 23 marzo 1989

Art. 9
Rimborso delle spese di viaggio
1. Al personale regionale spetta il rimborso delle spese di viaggio compiuto per missione a mezzo ferrovia o attraverso altri mezzi di linea terrestre nonchè con mezzi di trasporto marittimo, nel limite del costo del biglietto di viaggio ed eventuali supplementi e prenotazioni come segue:
a) prima classe per il personale appartenente alle qualifiche funzionali dirigenziali e per le tre qualifiche funzionali che precedono immediatamente quelle dirigenziali;
b) seconda classe per il rimanente personale.
2. Al personale regionale appartenente alle qualifiche dirigenziali compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'uso del posto letto in compartimento singolo. Al personale appartenente alle tre qualifiche funzionali che precedono immediatamente quelle dirigenziali spetta il rimborso delle spese sostenute per l'uso del posto letto im compartimento doppio. Al personale appartenente alle rimanenti qualifiche funzionali spetta il rimborso per le spese sostenute per l'uso della cuccetta.
3. In caso di missioni di lunga durata è ammesso il rimborso del prezzo dell'abbonamento ferrovia o di altri servizi di linea, qualora risulti più vantaggioso rispetto agli ordinari biglietti di viaggio.
4. Per il viaggio compiuto su mezzi aerei, spetta al personale regionale inviato in missione il rimborso delle spese sostenute nel limite del costo del biglietto di viaggio autorizzato.
5. In caso di missione effettuata con l'uso di mezzi aerei, è dovuto anche il rimborso della spesa di una assicurazione sulla vita per l'uso dei mezzi stessi, nel limite di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo comprensivo dell'indennità integrativa speciale e all'indennità di funzione, assegno perequativo pensionabile o altro assegno annuo pensionabile moltiplicato per il coefficienti 10, per i casi di morte o di invalidità permanente.
6. Al personale regionale munito di patente di guida può essere consentito, quando ciò risulti opportuno ed economicamente conveniente, l'uso dell'automezzo in dotazione alla Regione, con il rimborso delle spese sostenute per l'uso del predetto automezzo. In tal caso compete pure il rimborso delle spese effettivamente sostenute per pedaggi autostradali e per il ricovero dell'autovettura presso parcheggi e autorimesse.
7. Sono rimborsabili le spese sostenute per l'utilizzo di mezzi di trasporto di linea urbani ed extraurbani.
8. Qualora il personale sia autorizzato a trasportare al seguito attrezzature o documentazione dell'Amministrazione, sono rimborsabili le relative spese.
9. In caso di compravata necessità, compete al personale regionale il rimborso per l'uso dell'automezzo noleggiato. Detto uso deve essere espressamente autorizzato in via preventiva, ovvero convalidato, dai soggetti indicati al primo e secondo comma del'art. 3.
10. Tutte le spese rimborsabili ai sensi del presente articolo debbono risultare regolarmente documentate da parte del personale inviato in missione.
11. I rimborsi di cui al presente articolo, tranne, quello previsto all'ottavo comma, competono anche se il personale regionale non axquisti titoli all'indennità di trasferta.

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