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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1989, n. 7

TRATTAMENTO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 20 del 23 marzo 1989

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto
1. La presente legge, in attuazione dell'art. 20 della Legge 26 luglio 1978, n. 417 Sito esterno, disciplina il trattamento di missione e di trasferimento spettante al personale di ruolo e non di ruolo della Regione Emilia - Romagna e degli Enti da essa dipendenti.
2. Tale disciplina è disposta in conformità alle norme risultanti dagli accordi sindacali intercompartimentali, di cui all'art. 12 della Legge 29 marzo 1983, n. 93 Sito esterno.
Art. 2
Missione
1. Per missione si intende il servizio svolto in via temporanea fuori dall'ordinaria sede d'ufficio, nelle località distanti non meno di 10 Km da quest'ultima.
2. La missione è sempre disposta con atto formale.
Art. 3
Autorizzazione della missione
1. La missione del personale regionale è preventivamente autorizzata dal responsabile del servizio o dal responsabile dell'ufficio funzionale secondo le rispettive competenze.
2. La missione del personale appartenente alla qualifica dirigenziale apicale, compiuta nel territorio nazionale, è autorizzata dal Presidente della Regione, o dal Presidente del Consiglio, ovvero dall'Assessore, secondo le rispettive competenze.
3. La missione compiuta all'estero è preventivamente autorizzazione dal Presidente della Regione o dal Presidente del Consiglio regionale rispettivamente competenti, previa intesa con le competenti autorità governative.
4. Il giorno e l'ora iniziale e terminale della missione devono risultare da dichiarazione scritta dell'interessato convalidata dal funzionario che l'ha autorizzata.
5. In casi particolari, giustificati dall'urgenza, l'autorizzazione può essere rilasciata successivamente, alle medesime condizioni a secondo delle modalità previste dalla presente legge.
6. Per il personale regionale che presti servizio presso Enti, Istituti o Aziende regionali, le autorizzazzioni sono rilasciate dagli organi dall'ente o dai responsabili di servizio secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti.
7. Per il personale regionale che sia alla dipendenza funzionale di Enti locali territoriali delegati, le autorizzazioni previste dalla presente legge sono concesse dagli organi degli enti medesimi, secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti.
8. Al fine di recarsi in missione il personale regionale può servirsi, con le modalità previste dalla presente legge:
a) di mezzi ferroviari anche rapidi, speciali ed a prenotazione obbligatoria;
b) di altri mezzi di linea terrestri;
c) di mezzi di trasporto marittimo;
d) di mezzi aerei;
e) di automezzo in dotazione alla Regione:
f) di automezzo proprio.
9. L'uso del mezzo aereo è espressamente autorizzato dal Presidente della Regione, o dal Presidente del Consiglio, ovvero dall'Assessore, secondo le rispettive competenze.
Art. 4
Trattamento economico di missione
1. Il trattamento economico di missione comprende i seguenti benefici:
a) l'indennità di trasferta;
b) l'indennità supplentare;
c) il rimborso delle spese;
2. I benefici indicati al comma precedente sono fra loro cumulabili salvo quanto previsto dall'art. 11.
3. Il trattamento di missione cessa dopo i primi 240 giorni di missione continuativa nella stessa località.
4. Al personale regionale spetta il trattamento economico di missione relativo alla qualifica funzionale rivestita al momento in cui essa è effettuata. Eventuali variazioni di qualifica, disposte con efficacia retroattiva, non sono rilevanti ai fini indicati dal presente comma.
5. Il personale inviato in missione al seguito e per collaborare con il personale appartenente a qualifica più elevata, o facente parte di delegazione ufficiale dell'Ente, fruisce dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il personale di grado più elevato, ferma restando la misura dell'indennità di trasferta spettante per la qualifica posseduta.
Art. 5
Indennità di trasferta
1. Per ogni 24 ore di assenza dalla sede di servizio per missione, ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio, al personale regionale spetta il diritto all'indennità di trasferta (diaria), alle condizioni e nella misura stabilita dal presente articolo.
2. Per le missioni di durata inferiore o superiore alle 24 ore al personale regionale compete un' indennità, per ogni ora di missione effettivamente espletata (indennità oraria), pari ad un ventiquattrresimo della diaria.
3. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di ora non inferiori ai 30 minuti sono arrotondate ad ora intera, le altre sono trascurate.
4. Le misure dell'indennità di trasferta (diaria) sono stabilite come segue:
a) personale appartenente alle qualifiche funzionali dirigenziali L.46.700
b) personale appartenente alle tre qualifiche funzionali che precedeno immediatamente quelle dirigenziali: L.39.600
c) rimanente personale L.28.800
5. La medesima indennità non è dovuta per le missioni compiute:
a) per un periodo di tempo inferiore alle 4 ore;
b) nella località di abituale dimora, amche se distante più di 10 Km. dalla sede ordinaria di servizio;
c) nell'ambito della circoscrizione o della zona in cui il servizio è reso normalmente, come compiti di istituto, da parte del personale di vigilanza o di custodia;
d) nelle località distanti meno di 10 Km. dalla residenza municipale, ovvero dall'ufficio o impianto dove il dipendente presta servizio se quasti ultimi sono ubicati in località isolate.
6. L'indennità di trasferta è ridotta del 30 per cento qualora il personale regionale sia inviato in missione per più di 15 missioni mensili, per le missioni effettuate oltre la quindicesima.
7. L'indennità di trasferta per le missioni compiute dal personale addetto a compiti di polizia mineraria per ispezioni o visite presso cave e torbiere è maggiorata del 60 per cento, a norma della Legge 13 luglio 1967, n. 565 Sito esterno.
Art. 6
Indennità di trasferta per missione all'estero
1. Per le missioni effettuate fuori dal territorio nazionale, al personale regionale spetta l'indennità di trasferta (diaria) espressa in valuta estera riferita a ciascun paese, secondo quanto stabilito dai decreti del Ministro del Tesono emanati in attuazione dell'art. 1 del DPR 31 marzo 1971, n. 286 Sito esterno.
2. Le qualifiche funzionali del personale regionale sono equiparate, ai fini del trattamento economico di missione all'estero, ai gruppi di qualifiche del personale civile statale previste dal decreto ministeriale 12 giugno 1979, secondo lo schema seguente:
GRUPPO DI QUALIFICHE STATALI CORRISPONDENTI QUALIFICHE FUNZIONALI DELLA REGIONE
Gruppo 3o 2a qualifica funzionale dirigenziale
Gruppo 4o 1a qualifica funzionale dirigenziale
Gruppo 5o 8a e 7a qualifica funzionale
Gruppo 6o 6a e 5a qualifica funzionale
Gruppo 7o 4a qualifica funzionale
Gruppo 8o imanenti qualifiche funzionali
3. Qualora il personale faccia parte di delegazioni della Regione in missione all'estero, con l'onere di soggiorno a carico della Regione o di enti ed organismi ospitanti, la indennità di missione viene ridotta ad un terzo.
Art. 7
Indennità supplementare
1. Al personale regionale inviato in missione spetta un'indennità supplementare nella misura stabilita come segue:
a) per i viaggi compiuti con mezzi di linea terrestre o con mezzi di trasporto marittimo:
- indennità pari al 10 per cento del biglietto di viaggio a tariffa intera;
b) per i viaggi compiuti a mezzo aereo:
- indennità pari al 5 per cento del costo del biglietto di viaggio a tariffa intera;
c) per i viaggi compiuti gratutitamente con automezzo dell'Amministrazione
- indennità pari a Lire 2 per ogni chilometro di percorso.
2. L'indennità supplementare prevista al precedente comma non si applica agli eventuali supplementi in aggiunta al prezzo del biglietto di viaggio, ancorchè ammessi a rimborso a norma di legge.
3. Per i percorsi o frazioni di percorso non serviti da ferrovia o da altri mezzi di linea è corrisposta un' indennità pari a Lire 207 a chilometro aumentabile, per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a Lire 310 a chilometro.
4. L'indennità di cui al presente articolo spetta per tutti i servizi resi fuori dell'ordinaria sede di servizio, anche qualora il personale inviato in missione non acquisti titolo per l'indennità di trasferta.
Art. 8
Rimborso spese
1. Al personale regionale inviato in missione compete il rimborso per le spese effettivamente sostenite per il viaggio, il vitto e l'alloggio, secondo le disposizioni degli articoli che seguono.
2. Allo stesso personale compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'uso del telefono, solo ove l'uso stesso risulti effettuato per ragioni d' ufficio, ed a condizione che dette spese siano debitamente documentate.
Art. 9
Rimborso delle spese di viaggio
1. Al personale regionale spetta il rimborso delle spese di viaggio compiuto per missione a mezzo ferrovia o attraverso altri mezzi di linea terrestre nonchè con mezzi di trasporto marittimo, nel limite del costo del biglietto di viaggio ed eventuali supplementi e prenotazioni come segue:
a) prima classe per il personale appartenente alle qualifiche funzionali dirigenziali e per le tre qualifiche funzionali che precedono immediatamente quelle dirigenziali;
b) seconda classe per il rimanente personale.
2. Al personale regionale appartenente alle qualifiche dirigenziali compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'uso del posto letto in compartimento singolo. Al personale appartenente alle tre qualifiche funzionali che precedono immediatamente quelle dirigenziali spetta il rimborso delle spese sostenute per l'uso del posto letto im compartimento doppio. Al personale appartenente alle rimanenti qualifiche funzionali spetta il rimborso per le spese sostenute per l'uso della cuccetta.
3. In caso di missioni di lunga durata è ammesso il rimborso del prezzo dell'abbonamento ferrovia o di altri servizi di linea, qualora risulti più vantaggioso rispetto agli ordinari biglietti di viaggio.
4. Per il viaggio compiuto su mezzi aerei, spetta al personale regionale inviato in missione il rimborso delle spese sostenute nel limite del costo del biglietto di viaggio autorizzato.
5. In caso di missione effettuata con l'uso di mezzi aerei, è dovuto anche il rimborso della spesa di una assicurazione sulla vita per l'uso dei mezzi stessi, nel limite di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo comprensivo dell'indennità integrativa speciale e all'indennità di funzione, assegno perequativo pensionabile o altro assegno annuo pensionabile moltiplicato per il coefficienti 10, per i casi di morte o di invalidità permanente.
6. Al personale regionale munito di patente di guida può essere consentito, quando ciò risulti opportuno ed economicamente conveniente, l'uso dell'automezzo in dotazione alla Regione, con il rimborso delle spese sostenute per l'uso del predetto automezzo. In tal caso compete pure il rimborso delle spese effettivamente sostenute per pedaggi autostradali e per il ricovero dell'autovettura presso parcheggi e autorimesse.
7. Sono rimborsabili le spese sostenute per l'utilizzo di mezzi di trasporto di linea urbani ed extraurbani.
8. Qualora il personale sia autorizzato a trasportare al seguito attrezzature o documentazione dell'Amministrazione, sono rimborsabili le relative spese.
9. In caso di compravata necessità, compete al personale regionale il rimborso per l'uso dell'automezzo noleggiato. Detto uso deve essere espressamente autorizzato in via preventiva, ovvero convalidato, dai soggetti indicati al primo e secondo comma del'art. 3.
10. Tutte le spese rimborsabili ai sensi del presente articolo debbono risultare regolarmente documentate da parte del personale inviato in missione.
11. I rimborsi di cui al presente articolo, tranne, quello previsto all'ottavo comma, competono anche se il personale regionale non axquisti titoli all'indennità di trasferta.
Art. 10
Uso di mezzo proprio e indennità chilometrica
1. Il personale regionale può essere autorizzato all'uso dell'autovettura propria solo qualora specifiche e motivate esigenze di servizio lo impongono e quando ciò risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione.
2. L'autorizzazione all'uso dell'autovettura propria è rilasciata, di volta in volta, rispettivamente dal responsabile del servizio o dal responsabile dell'ufficio funzionale su richiesta scritta dell'interesse. Nell'autorizzazione sono le esigenze di servizio che impongono detto uso. Per il personale appartenente alla qualifica apicale, l'autorizzazione è rilasciata dal Presidente della Regione, dal Presidente del Consiglio, ovvero dall'Assessore, secondo le rispettive competenze.
3. L'autorizzione è rilasciata previo accertamento delle esigenze di economicità e convenienza, ed è in ogni caso subordinata all'effettiva indisponibilità degli automezzi in dotazione della Regione.
4. Nei casi di compravata urgenza l'autorizzazione può essere rilasciata successivamente, alle medesime condizioni e con le modalità previste dal presente articolo.
5. Al personale regionale cui siano assegnate funzioni ispettive, l'uso dell'autovettura propria può essere consentito, su motivata richiesta dell'interessato, controfirmata dal competente responsabile di servizio, con atto a validità annuale rilasciato dall'Assessore competente in materia di personale.
6. Al personale autorizzato spetta un' indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo vigente di un litro di benzina super ed il rimborso della spesa eventualmente sostenuta per il pedaggio autostradale e per il ricovero dell'autovettura presso parcheggi e autorimesse.
7. L'indennità ed il rimborso di cui al precedente comma competono anche qualora il personale non acquisti titolo all'indennità di trasferta.
8. L'indennità chilometrica non spetta per i percorsi compiuti nelle località di missione per recarsi dal luogo ove è stato preso alloggio, al luogo ove ha sede l'ufficio e viceversa, nonchè per spostarsi da uno ad altro luogo di lavoro nell'ambito del centro abitato.
9. Per il tempo strettamente necessario alle prestazioni di servizio rese dal personale con l'uso del mezzo di trasporto proprio, sarà garantita una copertura assicurativa per i rischi aggiuntivi all'assicurazione obbligatoria, in conformità a quanto previsto dagli accorsi sindacali di comparto.
Art. 11
Rimborso delle spese di alloggio e vitto
1. Per incarichi di missione di durata superiore alle dodici ore, al personale regionale spetta il rimborso delle spese, debitamente documentate, sostenute per il pernottamento in albergo, nei limiti previsti dal terzo comma, e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di Lire trentamila per il primo pasto e di complessive Lire sessantamila per i due pasti. Per incarichi di durata non inferiore a otto ore, compete il rimborso di un solo pasto, nel limite di Lire trentamila.
2. Nel caso di rimborso delle spese indicate nel comma precedente l'indennità di trasferta è ridotta dal settanta per cento. Non è ammessa in ogni caso l'opzione per l'indennità di trasferta oraria o giornaliera, in misura intera.
3. Al personale appartenente alle qualifiche dirigenziali è consentito il rimborso per il pernottamento in albergo di prima categoria (a quattro stelle). Per il rimanente personale è consentito il rimborso per il pernottamento in alberghi e pensioni di categoria inferiore.
4. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso delle spese sostenute per il pernottamento presso residenza turistico - alberghiera, sempre che ciò risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria alberghiera consentita nella medesima località.
Art. 12
Rientro
1. Il dipendente inviato in missione, anche per incarichi di lunga durata, deve rientrare giornalmente in sede qualora la natura del servizio che esplica, riferita alle possibilità pratiche di rientro, lo consenta e la località di missione non disti, dalla sede di servizio, più di novanta minuti di viaggio, con il mezzo più veloce, desumibili dagli orari ufficiali dei servizi di linea.
Art. 13
Anticipazioni e liquidazioni
1. Al personale inviato in missione viene corrisposta, su richiesta, l'anticipazione di una somma pari al settantacinque per cento del trattamento economico complessivo spettante per la missione.
2. Al termine della missione si provvede alla liquidazione delle indennità e delle spese, previa presentazione di apposita parcella corredata dalla relativa documentazione, firmata dal dipendente e controfirmata da chi ha autorizzati la missione.
Art. 14
Lavoro straordinario
1. Al personale in missione è dovuto il compenso per il lavoro straordinario, limitatamente alle prestazioni rese nella sede della missione in eccedenza al normale orario di servizio.
2. Le ore di lavoro straordinario compiute in missione, concorrono con quelle prestate in sede al raggiungimento dei limiti individuali autorizzati, ovvero possono essere recuperate con il riposo compensativo, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di orario di servizio.
3. L'effettiva prestazione del lavoro straordinario reso dal personale in missione, deve essere attestate da apposita dichiarazione dell'interessato controfirmata da chi ha autorizzato la missione.
Art. 15
Trattamento economico per la partecipazione a corsi o a concorsi e corsi selettivi indetti dalla Regione
1. Al personale regionale che debba recarsi fuori dalla ordinaria sede di servizio al fine di partecipare a corsi di formazionem riqualificazione, riconversione o aggiornamento professionale, nonchè al fine di partecipare a concorsi o corsi selettivi di reclutamento e formazione indetti dalla Regione, compete l'ordinario trattamento economico di missione secondo le modalità previste dalla presente legge.
2. Tale trattamento spetta a condizione che sia debitamente documentata l'effettiva partecipazione alle prove concorsuali ovvero ai corsi.
Art. 16
Trattamento economico di trasferimento
1. Al personale regionale che, a seguito di trasferimento d' ufficio, fissi la propria residenza nel Comune ove è situata la nuova sede di servizio o in un Comune a questo viciniore, sempre che l'effettivo trasferimento della residenza sia avvenuto entro un triennio dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento, spetta il trattamento economico di trasferimento comprendente i seguenti benefici:
a) l'indennità di prima sistemazione;
b) il rimborso delle spese.
2. Il trattamento economico di trasferimento non è dovuto in caso di trasferimento nell'ambito dello stesso Comune e nel caso di trasferimento disposto su domanda dell'interessato.
Art. 17
Indennità di prima sistemazione e rimborso spese
1. L'indennità di prima sistemazione compete nella misura di Lire 200.000, aumentate di un importo pari a tre mensilità dell'indennità integrativa speciale in godimento.
2. Tale indennità, è ridotta ad un terzo per il personale che, nella nuova sede di servizio, fruisca di alloggio gratuito.
3. Il rimborso delle spese comprende:
a) le spese di viaggio per l'uso di mezzi pubblici di linea sostenute dal dipendente trasferito per sè e i familiari o conviventi a carico;
b) le spese sostenute per il trasloco nella misura stabilita per gli impiegati civili dello Stato.
4. Nel caso in cui il trasferimento sia effettuato con autovettura di proprietà, compete un' indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo vigente di un litro di benzina super.
Art. 18
Adeguamento dei benefici
1. La Giunta regionale aggiorna la misura delle indennità e dei benefici previsti dalla presente legge sulla base delle previsioni contenute negli accordi sindacali di cui all'art. 12 della Legge 29 marzo 1983, n. 93 Sito esterno, nonchè sulla base delle determinazioni assunte con decreto dal Ministro del Tesoro in relazione alle variazioni degli indici ISTAT.
Art. 19
Norme finali
1. Al personale incaricato di dirigere, in via di supplenza o reggenza, altre strtture organizzative oltre a quelle di cui è ordinariamente responsabile qualora dette strutture abbiano sede in località distanti meno di dodici chilometri dalla normale sede di servizio, compete per ogni giornata intera di presenza, un' indennità di trasferta pari a cinque volte l'indennità oraria prevista dal secondo comma dell'art. 5.
2. Sono abrogati gli artt. 2 e 3 della LR 29 dicembre 1978, n. 55; l'art. 33 della LR 22 ottobre 1979, n. 34, nonchè l'ultimo periodo dell'art. 15, terzo comma della LR 12 dicembre 1985, n. 27.
3. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni preiste per gli impiegati civili dello Stato in quanto compatibili.
4. Le disposizioni della presente legge decorrono dal 1o gennaio 1989.
Art. 20
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della, presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con l'istituzione, di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, ovvero con la riformulazione dei capitoli già esistenti.
2. I finanziamenti necessari verranno determinati in sede di approvazione della legge di bilancio annuale a norma di quanto stabilito dall'art. 11, primo comma, della LR 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 20 marzo 1989

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