Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1989, n. 8

INTERVENTI FINANZIARI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ORGANISMI UTILI DA IMPIEGARE NELLA DIFESA DELLE COLTURE AGRICOLE E FORESTALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 20 del 23 marzo 1989

Art. 1
1. La Regione Emilia - Romagna, al fine di rendere compatibile il miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni agricole con le esigenze di tutela ambientale e della salute, promuove la diffusione delle metodologie di difesa fitosanitaria basate sulla lotta integrata e biologica.
2. A tale scopo è concesso alla Centrale Ortofrutticola alla produzione - Società cooperativa e responsabilità limitata - con sede in Cesena, un contributo in conto capitale per la realizzazione di un impianto per la produzione di organismi utili da impiegare nella difesa fitosanitaria integrata e biologica delle colture agricole e forestali e, più in generale, nel settore agricolo.
3. La concessione del contributo di cui al primo comma, il cui ammontare non potrà superare il 60% della spesa ammessa e che sarà comunque contenuto nell'importo massimo di Lire 2.500.000.000, è disposta dal Consiglio regionale previa approvazione del relativo progetto esecutivo.
4. Il contributo è concesso anche ad integrazione, fino al limite della copertura dell'intero costo di realizzazione dell'impianto di altri eventuali finanziamenti disposti allo stesso titolo a favore della Centrale ortofrutticola alla produzione da parte dell'ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative.
5. L'erogazione avverrà in due soluzioni:
- acconto del 70% a presentazione della dichiarazione di avvenuto inizio lavori sottoscritta dal legale rappresentante della Centrale;
- 30% a saldo, od eventuale conguaglio, ad avvenuto accertamento della esecuzione dell'opera.

Espandi Indice