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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1989, n. 8

INTERVENTI FINANZIARI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ORGANISMI UTILI DA IMPIEGARE NELLA DIFESA DELLE COLTURE AGRICOLE E FORESTALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 20 del 23 marzo 1989

Art. 2
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e ammontanti complessivamente a Lire 2.500.000.000 nel biennio 1989- 1990, di cui Lire 2.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1989, la Regione Emilia - Romagna fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati, nell'ambito del bilancio pluriennale 1989- 1991, al Fondo globale di cui al Cap. 86620 "Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione", secondo l'esatta destinazione prevista alla Voce n. 5 dell'Elenco n. 8 allegato al bilancio di previsione per l'esercizio 1989 e con l'istituzione di apposito capitolo nella parte spesa del bilancio per lo stesso esercizio, che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di variazione al bilancio.
2. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1989, dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai sensi di quanto disposto dall'art. 38, 3o comma, della LR 6 luglio 1977, n. 31 di contabilità regionale.

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