LEGGE REGIONALE 20 marzo 1989, n. 9
INDIRIZZI PROGRAMMATICI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA RETE DI RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 20 del 23 marzo 1989
Art. 1
Oggetto della legge
1. La Regione, nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti della lett. a) dell'art. 52 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 , e in base all'art. 14 della Legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, definisce con la presente legge gli indirizzi programmatici per la predisposizione da parte del Comuni dei piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali e riviste, nonchè le direttive per il rilascio della relative autorizzazioni.