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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1989, n. 9

INDIRIZZI PROGRAMMATICI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA RETE DI RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 20 del 23 marzo 1989

Art. 10
Vendite in forma ambulante
1. La consegna porta a porta e la vendita ambulante svolte a cura di editori, distributori ed edicolanti non sono soggette ad alcuna autorizzazione tanto nella fattispecie di cui al terzo comma dell'art. 7, cone per la previsione di cui alla lett. c) del primo comma dell'art. 17.
2. La vendita in fomrma ambulante, effettuata ai sensi della lett. c) dell'undicesimo comma dell'art. 14 della Legge 416/ 87 Sito esterno, come sostituito dall'art. 7 della Legge 67/ 87 Sito esterno può essere svolta oltre che dai titolari di rivendite, dai distributori e dagli editoei, anche da loro incaricati che abbiano un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 49, terzo comma, lett. a) del DPR 29/ 9/ 1973, n. 597 Sito esterno, e ai sensi dell'art. 25 del DPR 29/ 9/ 1973, n. 600 Sito esterno, purchè muniti di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune competente ad attestare gli estremi del conferimento dell'incarico di attività, nonchè gli estremi del conferimento dell'incarico di attività, nonchè gli estremi identificativi della persona.

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