Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1989, n. 9

INDIRIZZI PROGRAMMATICI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA RETE DI RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 20 del 23 marzo 1989

Art. 11
Distributori automatici
1. Non è soggetto ad autonoma autorizzazione l'edicolante che provvede alla vendita di giornali e riviste a mezzo distributori automatici installati all'interno o nelle immediate adiacenze dlle rivendite di quotidiani e periodici.
2. La vendita a mezzo di distributori automatici, se gli stessi non sono ibstallati all'interno o nelle immediate adiacenze della rivendita di giornali o del diverso esercizio di cui fanno capo, è soggetta ad autonoma autorizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 14 della Legge 416/ 81 Sito esterno, come sostituto dell'art. 7 della Legge 67/ 87 Sito esterno. In questo caso, ai sensi della lett. e) del secondo comma del citato art. 14, il rilascio delle relative autorizzazioni dovrà avvenire tenendo conto delle esigenze derivanti dalla esistenza o meno nel medesimo bacino d' utenza di altri punti di vendita.

Espandi Indice