LEGGE REGIONALE 20 marzo 1989, n. 9
INDIRIZZI PROGRAMMATICI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA RETE DI RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 20 del 23 marzo 1989
Art. 11
Distributori automatici
1. Non è soggetto ad autonoma autorizzazione l'edicolante che provvede alla vendita di giornali e riviste a mezzo distributori automatici installati all'interno o nelle immediate adiacenze dlle rivendite di quotidiani e periodici.
2. La vendita a mezzo di distributori automatici, se gli stessi non sono ibstallati all'interno o nelle immediate adiacenze della rivendita di giornali o del diverso esercizio di cui fanno capo, è soggetta ad autonoma autorizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 14 della Legge 416/ 81 , come sostituto dell'art. 7 della Legge 67/ 87 . In questo caso, ai sensi della lett. e) del secondo comma del citato art. 14, il rilascio delle relative autorizzazioni dovrà avvenire tenendo conto delle esigenze derivanti dalla esistenza o meno nel medesimo bacino d' utenza di altri punti di vendita.