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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1989, n. 9

INDIRIZZI PROGRAMMATICI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA RETE DI RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 20 del 23 marzo 1989

Art. 12
Pareri
1. Al fine della predisposizione del piano di cui all'art. 2 e del rilascio di autorizzazione per nuovi punti di vendita o al trasferimento di punti di vendita già esistenti, è preventivamente sentito il parere delle seguenti organizzazioni:
a) le associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori;
b) le associazioni più rappresentative a livello nazionale dei distributori;
c) le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale dei rivenditori.
2. Il parere, che va acquisito a prescindere dalla istituzione della Commissione di cui all'art. 13, è richiesto in forma scritta. Le organizzazioni suddette devono pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Sindaco. Trascorso tale termine, si intende che il parere è favorevole.
3. Il parere è sempre e comunque obbligatorio, ma non ha carattere individuale.

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