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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1989, n. 9

INDIRIZZI PROGRAMMATICI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA RETE DI RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 20 del 23 marzo 1989

Art. 13
Commissioni comunali
1. Per la gestione degli aspetti programmatici ed organizzativi inerenti all'attività delle rivendite di giornali e riviste, i Comuni possono, qualora lo ritengano opportuno, costituire apposita commissione consultiva, chiamadone a farvi parte un rappresentante e il relativi supplente per ciascuna delle organizzazioni indicate dall'art. 12.
2. Nel caso in cui sia nominata la Comissione, fermo restando l'acquisizione dei pareri di cui all'art. 12, ad essa deve essere demandato anche l'esame, ai fini consultivi, delle domande di autorizzazione di cui agli articoli 5, 7, 9, 10, primo comma, e 11.
3. I Consigli comunali decidono sulla composizione delle commissioni e sulle modalità del loro funzionamento; in ogni caso esse possono deliberare con la presenza di almeno la metà più uno dei loro componenti.
4. Le commissioni durano in carica cinque anni.

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