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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1989, n. 9

INDIRIZZI PROGRAMMATICI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA RETE DI RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 20 del 23 marzo 1989

Art. 14
Prodotti complementari
1. Le rivendite di giornali e periodici possono vendere prodotti complementari in base agli usi locali.
2. Lè elencazione dei suddetti prodotti complementari è deliberata dal Consiglio comunale, sentita la commissione di cui agli articoli 15 e 16 della Legge 11 giugno 1971, n 426 Sito esterno, e le organizzazioni di cui all'art. 12 e previa acquisizione del consenso del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato in base a quanto prescritto dal terzo comma dell'art. 37 della citata Legge 426/ 71 Sito esterno.

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