LEGGE REGIONALE 20 marzo 1989, n. 9
INDIRIZZI PROGRAMMATICI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA RETE DI RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 20 del 23 marzo 1989
Art. 15
Turni di chiusura
1. I Comuni predispongono annualmente, sentite le associazioni e le organizzazioni sindacali di cui all'art. 12, apposito calendario dei turni di chiusura domenicali e festivi, nonchè dei turni di chiusura per ferie, tali da garantire l'apertura di almeno la metà delle rivendite esistenti in ciascuna zona.
2. Nei periodi di chiusura le rivendite devono esporre apposito cartello indicante il punto di vendita aperto più vicino.