LEGGE REGIONALE 20 marzo 1989, n. 9
INDIRIZZI PROGRAMMATICI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA RETE DI RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 20 del 23 marzo 1989
Art. 17
Casi in cui non è prevista l'autorizzazione per la vendita di giornali e riviste
1. Ai sensi e per effetto dell'undicesimo conna dell'art. 14 della Legge 5 agosto 1981, n. 416 , come modificato dall'art. 7 della Legge 25 febbraio 1987, n. 67 , non è ne cessaria alcuna autorizzazione:
a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate; per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacati e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propoganda politica, sindacale e religiosa; per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
b) per la vendita anche a mezzo di distributori automatici, di pubblicaioni specializzate non distribuite nelle edicole;
c) per la consegna porta a porta e per vendita mbulante da parte deli editori, distibutori ed edicolanti, a mezzo di propri dipendenti ovvero a mezzo di incaricati conm rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi della lett. a) del terzo comma dell'art 49 del DPR 29 settembre 1973, n. 597 ;
d) per la vendita, anche a mezzo di distributori automatici, in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti. Detto servizi può essere svolto con accordi di fornitura da parte del rivenditore della zona. 2, Rientrano nelle ipotesi indicate alla lettera a) del primo comma, ancorchè si tratti di pubblicazioni distribuite contemporaneamente nelle edicole, anche le vendite effettuate dall'interno dei locali delle sedi attraversi aperture che diano sulla pubblica via, ovvero all'interno delle medesime o negli spazi immediatamente antistanti.