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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1989, n. 9

INDIRIZZI PROGRAMMATICI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA RETE DI RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 20 del 23 marzo 1989

Art. 18
Decadenza o revoca dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione decade o viene revocata nei seguenti casi:
a) quando l'intestatario venga cancellato dal Registro esercenti il commercio o perda i requisiti soggettivi per esservi iscritto, salvo il subentro di un familiare, di parenti o affini fino al terzo grado, ovvero non siano state presentate nel termine di novanta giorni regolari domande di subingresso;
b) quando non venga attivato l'esercizio di rivendita entro sei mesi dalla notifica del provvedimento di accoglimento della domanda, salvo eventuali deroghe concesse per cause di forza maggiore. E' ammessa la continuazione dell'esercizio a mezzo di un familiare, di parenti e affini fino al terzo grado nel caso di impedimento per malattia o infortunio. Non si verifica decadenza se l'autorizzazione è per la sua natura riferita a manifestazioni periodiche di durata limitata;
c) quando venga sospesa, nel caso di rivendita non stagionale, l'attività per un periodo superiore ai sei mesi;
d) quando la rivendita venga trasferita senza la preventiva autorizzazione. In tal caso la revoca viene disposta dopo apposita diffida del Sindaco, il quale prdisporrà l'immediata chiusura della rivendita ed il ripristino della stessa nella ubicazione originaria in un termine non superiore ai trenta giorni;
e) quando venga affidata in gestione la rivendita, fatti salvi i casi di cui al terzo comma dell'art. 14 della Legge 5 agosto 1981, n. 416 Sito esterno, come modificato dall'art. 7 della Legge 25 febbraio 1987, n. 67 Sito esterno. In tal caso la revoca viene disposta trascorsi sessanta giorni dall'apposita diffida del Sindaco;
f) quando non venga assicurata la parità di trattamento tra le diverse testate prevista dal dodicesimo comma dell'art. 14 della Legge 5 agosto 1981, n. 416 Sito esterno e successive modificazioni; la revoca può essere disposta in caso di recidiva.

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