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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1989, n. 9

INDIRIZZI PROGRAMMATICI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA RETE DI RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 20 del 23 marzo 1989

Art. 19
Infrazioni e sanzioni amministrative
1. Ai titolari delle autorizzazioni per la vendita dei giornali quotidiani e periodici è fatto divieto di:
a) sospendere l'attività nel caso di rivendita non stagionale, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco, salvo i casi di comprovata forza maggiore;
b) rifiutare di porre in vendita una testata e comunque non assicurare la parità di trattamento per le diverse testate prevista dal dodicesimo comma dell'art. 14 della Legge 5 agosto 1981, n. 416 Sito esterno e successive modificazioni;
c) affidare in gestione la rivendita, tranne nei casi di comprovato impediamento per malattia o infortunio, o di superamento dell'età pensionabile previsti al terzo comma dell'art. 14 della citata Legge 5 agosto 1981, n 416 Sito esterno;
d) trasferire l'esercizio della rivendita senza la preventiva autorizzazione comunale;
e) esporre e vendere ai minori le riviste vietate per legge ai minorenni.
2. La trasgressione di cui alla lett. a) del primo comma comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di Lire 200.000 a Lire 2.000.000; quelle di cui alle lettere b), c), d) ed e) da Lire 300.000 a Lire 3.000.000.
3. In caso di recidiva, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria, si procederà anche alla revoca dell'autorizzazione.
4. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della LR 28 aprile 1984, n. 21, concernente la disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenze regionale; le relative somme sono introitate dai Comuni.

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