LEGGE REGIONALE 20 marzo 1989, n. 9
INDIRIZZI PROGRAMMATICI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA RETE DI RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 20 del 23 marzo 1989
Art. 2
Piani comunali di localizzazione dei punti di vendita
1. Al fine di favorire la diffusione dell'infoamzione a mezzo stampa secondo i principi affermati dall'art. 21 Cost. , i Comuni, predispongono il piano di localizzazione dei punti di vendita, assicurando il più razionale insediamento delle rivendite in rapporto alla distribuzione territoriale della popolazione, la migliore produttività del servizio ed il più facile accesso degli utenti ai punti di vendita.
2. L'adozione e l'approvazione dei piani comunali di localizzazione dei punti di vendita di giornali e riviste avranno luogo con le procedure previste dalla Legge 11 giugno 1971, n. 426 , e dal regolamento di esecuzione di cui al decreti ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.