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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1989, n. 9

INDIRIZZI PROGRAMMATICI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA RETE DI RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 20 del 23 marzo 1989

Art. 20
Norma transitoria e finale
1. Fino a quando non saranno approvati i piani comunali, le autorizzazioni al trasferimento di rivendite già esistenti sono concesse nel rispetto di una più delle seguenti condizioni:
a) il trasferimento dell'esercizio avviene in un limitato intorno della precedente ubicazione per cui si possa prefigurare che rimanga sostanzialmente inalterata la clientela potenziale dell'esercizio;
b) il trasferimento avviene verso aree carenti di servizio;
c) il trasferimento dell'esercizio avviene per compravate cause di forza maggiore.

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