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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1989, n. 9

INDIRIZZI PROGRAMMATICI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA RETE DI RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 20 del 23 marzo 1989

Art. 3
Metodologia del piano
1. Al fine delle predisposizioni del piano di cui al precedente articolo, i Comuni:
a) accertano i punti di vendita esistenti nel territorio comunale, distinti in esclusivi e promiscui, individuandone l'ubicazione anche in relazione all'eventuale suddivisione del territorio in zone, sulla base delle caratteristiche urbanistiche e sociali;
b) accertano i punti di vendita aventi i caratteri degli "esercizi interni" di cui al primo comma dell'art. 9, nonchè le rivendite di giornali e riviste soggette ad autorizzazioni a carattere stagionale;
c) individuano, per i centri urbani, la distribuzione territoriale, anche con riferimento al numero delle famiglie ed alla densità demografica;
d) individuano l'addensamento dell'utenza potenziale, tenendo conto degli insediamenti residenziali, direzionali, scolastici, commerciali ed industriali, dall'assetto viario e delle comunicazioni, delle grandi infrastrutture di traffico (quali le stazioni ferroviarie, le autostazioni, i porti e gli areoporti), delle correnti turistiche permanenti e stagionali, dei centri culturali e sportivi;
e) individuano le località rurali e montane in cui, tenuto conto delle particolari condizioni di accesso, occorre favorire la presenza di punti di vendita, eventualmente promiscui.

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