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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1989, n. 9

INDIRIZZI PROGRAMMATICI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA RETE DI RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 20 del 23 marzo 1989

Art. 4
Contenuto del piano
1. Sulla base degli accertamenti di cui all'art. 3 e nel rispetto dei criteri fissati dalla presente legge, il piano determina:
a) la localizzazione ottimale dei punti di vendita in relazione alle finalità enunciate nel secondo comma dell'art. 14 della Legge 5 agosto 1981, n. 416 Sito esterno, come sostituto dell'art. 7 della Legge 25 febbraio 1987, n. 67 Sito esterno ed agli obiettivi stabiliti dal primo comma dell'art. 2 della presente legge;
b) le conseguenti esigenze di nuova apertura e di trasferimento dei punti di vendita, anche con indicazioni di priorità, e in rapporto alla caratteristica, esclusiva o promiscua, dell'esercizio;
c) le tipologie dei chioschi e delle altre rivendite, prevedendo in ogni caso dimensioni che consentano un'ampia esposizione delle diverse testate;
d) le zone turistiche eventualmente comprensive dell'intero territorio comunale nelle quali è consentito il rilascio di autorizzazione a carattere stagionale di cui all'art. 7.

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