LEGGE REGIONALE 20 marzo 1989, n. 9
INDIRIZZI PROGRAMMATICI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA RETE DI RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 20 del 23 marzo 1989
Art. 5
Autorizzazione
1. L'attività di rivendita di giornali e riviste non può essere esercitata senza la specifica autorizzazione di cui all'art. 14 della Legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni.
2. L'autorizzazione al commercio rilaciata per gli esercizi della distribuzione, per le librerie e per rivendite di tabacchi, comprende, qualora richiesta, anche l'autorizzazione alla rivendita di giornali quotidiani e periodici, quando gli stessi esercizi sono programmati a tal fine nei piani comunali di cui all'art. 2.
3. L'autorizzazione comunale sulla base dei piani di localizzazione di cui all'art. 2 è rilasciata dal Sindaco ai sensi della lett. g) dell'art. 54 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 , previa iscrizione del richiedente nel Registro esercenti il commercio previsto dalla Legge 11 giugno 1971, n. 426 .
4. In assenza del piano comunale, qualora nel territorio del comune, di una frazione di esso ovvero di una circoscrizione comunale non esistono punti di rivendita, il Sindaco è tenuto a rilasciare l'autorizzazione per la prima rivendita anche ad esercizi esistenti fra quelli di cui al secondo comma. E' parimenti dovuta l'autorizzazione, in assenza del piano, qualora nelle aree urbane non esistano altri punti fissi di rivendita ad una distanza stradale, calcolata per il percorso più breve, di 400 metri. Le domande intese ad ottenere l'autorizzazione devono contenere i seguenti elementi:
a) ubicazione e superficie di vendita all'esercizio o del chiosco su suolo pubblico o privato;
b) eventuale dimostrazione della disponibilità dei locali o dello spazio pubblico;
c) eventuale titolarità di altra autorizzazione all'esercizio di attività di commercio al dettaglio. Alla domanda dovrà inoltre essere allegata copia del certificato di iscrizione al Registro esercenti il commercio.