Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1989, n. 9

INDIRIZZI PROGRAMMATICI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA RETE DI RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 20 del 23 marzo 1989

Art. 7
Autorizzazioni a carattere stagionale e temporaneo
1. L'autorizzazione a carattere stagionale di cui alla lett. c) del secondo comma dell'art. 14 della Legge 5 agosto 1981, n. 416 Sito esterno, come modificato dell'art. 7 della Legge 25 febbraio 1987, n. 67 Sito esterno, può essere rilasciata, per un periodo non superiore a sei mesi nel corso dell'anno, nelle località in cui si verificano consistenti flussi turistici.
2. In caso di chiusura temporanea e ricorrente delle rivendite di giornali e riviste o di impedimento temporaneo dei titolari delle medesime, questi devono affidare ai titolari di altri esercizi commerciali del medesimo bacino di utenza, con priorità agli esercizi affini, la vendita di quotidiani e periodici.
3. In caso di inadempienza da part dei suddetti titolari di rivendite si applicano le disposizioni di cui al decimo comma, secondo periodo, dell'art. 14 della Legge 416/ 81 Sito esterno, come sostituito dell'art. 7 della Legge 67/ 87 Sito esterno.

Espandi Indice