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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1989, n. 9

INDIRIZZI PROGRAMMATICI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA RETE DI RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 20 del 23 marzo 1989

Art. 8
Domande concorrenti
1. In caso di domande concorrenti, le autorizzazioni sono concesse con priorità ai soggetti che dimostrino di avere già esercitato l'attività di rivendita in qualità si terzi in affidamento.
2. Qualora non siano presentate domande da parte di soggetti aventi i requisiti di cui al primo comma, i Comuni individuano ulteriori criteri di priorità in modo da assicurare la preferenza:
a) nel caso di concorrenza fra domande di trasferimento di punti di vendita esistenti e domande di aperture di nuovi punti di vendita inerenti la stessa area di localizzazione, ai soggetti che intendono trasferire l'esercizio da aree che il piano di localizzazione di cui all'art. 2 qualifica come servite da un numero eccedente di punti di vendita;
b) nel caso di concorrenza fra domande per l'esercizio di punti di vendita esclusivi e punti di vendita promiscui ai soggetti che intendono effettuare l'esercizio esclusivo dell'attività di ivendita;
d) nel caso di concorrenza tra più domande per l'esercizio di punti di vendita non esclusivi, ai soggetti titolati di autorizzazioni al commercio affine.
3. A parità di condizioni, è seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

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