Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1989, n. 9

INDIRIZZI PROGRAMMATICI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA RETE DI RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 20 del 23 marzo 1989

Art. 9
Esercizi interni
1. Vengono definiti " esercizi interni" i posti fissi si rivendita di giornali, quotidiani e periodici ubicati o da ubicarsi all'interno di:
a) stazioni ferroviarie, interporti, autostazioni;
b) ospedali;
c) compeggi organizzati e villaggi turistici.
2. Le autorizzazioni relativi ai punti di vendita non sono trasferibili al di fuori degli impianti all'interno dei quali sono ubicati e decadono quando cessa il legame fisico e funzionale con l'impianto medesimo.
3. Ai fini dell'attivazione dei suddetti esercizi interni il richiedente deve possedere il preventivo assenso dell'ente proprietario del suolo del punto di vendita.

Espandi Indice