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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1989, n. 11

DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 25 del 13 aprile 1989

Capo II
GESTIONE
Art. 6
Uso particolare dei beni demaniali o patrimoniali
1. L'uso particolare dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili può essere accordato mediante concessione.
2. L'atto di concessione, adottato della Giunta regionale, stabilisce la durata, l'ammontare del canone concessorio, la cauzione, l'uso per il quale la concessione è disposta e le condizioni per la buona conservazione del beni e per l'esercizio delle attività per cui l'uso è assentito.
3. Quando il concessionario è un soggetto pubblico o un ente che opera senza fini di lucro e l'uso è assentito per perseguire finalità istituzionali dell'ente, il canone può essere ricognitorio e la cauzione può non essere richiesta.
4. Alla scadenza della concessione le eventuali opere costruite sul bene e le relative pertinenze restano acquisite al patrimonio regionale, salvo il diritto del concedente a richiedere la riduzione in pristino del bene concesso.
5. Nel caso di attraversamento di beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile regionale da parte di eletrodotti, linee telefoniche, acquedotti, fognature ed altri simili manufatti di pubblico interesse, sia aerei che interrati, il canone annuo di concessione è sostituito da una congrua indennità.
6. Sono fatte salve le diverse disposizioni sull'uso particolare dei beni demaniali e patrimoniali indosponibili, previste dalle leggi statali e regionali vigenti.
Art. 7
Contratto di affitto, locazione, comodato, uso
1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale possono essere dati, a titolo oneroso, in affitto, in locazione o in uso con provvedimento della Giunta regionale adottato su proposta dell'Assessore competente in materia di patrimonio.
2. I relativi contratti possono essere conclusi mediante trattativa privata, preceduta da idonea pubblicazione e, nel caso vi siano più richieste, da gara ufficiosa.
3. I beni indicati nel primo comma possono altresì essere dati a titolo gratuito in comodato o in uso a enti pubblici, e ad altre persone giuridiche pubbliche e private che, senza scopo di lucro, perseguano finalità statutarie di interesse collettino e generale.
Art. 8
Gestione degli immobili destinati ad abitazione
1. I beni immobili del patrimonio disponibile destinati ad abitazione di priprietà della Regione non utilizzati come alloggi di servizio sono affidati mediante apposita convenzione alla gestione degli Istituti autonomi per le case poplari( IACP) competenti per territorio.
2. Gli IACP assumono con l'atto di attribuzione della gestione gli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria e ogni altro onere ed obbligo gravante sugli immobili.
3. L'amministrazione degli immobili è regolata dalla disciplina legislativa statale e regionale dell'edilizia residenziale pubblica. Si applicano, in particolare, all'assegnazione degli alloggi e ai connessi provvedimenti negativi l'art. 3 e seguenti della LR 14 marzo 1984, n. 12
Art. 9
Alloggi di servizio
1. Gli alloggi assegnati a custodi o a personale la cui presenza sul luogo di lavoro e inderogabilmente richiesta per l'adempimento di un pubblico servizio sono concessi gratuitamente. L'atto di concessione è corredato da un disciplinare che stabilisce gli obblighi del concessionario.
2. Sono a carico del concessionario le spese di ordinaria manutenzione, quelle per i consumi, eccezion fatta per il contributo all'installazione e il canone fisso per l'apparecchio telefonico la cui installazione nell'alloggio sia motivata da ragioni di servizio.
3. La concessione di alloggi di servizio è disposta dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di patrimonio.
Art. 10
Acquisto ed alienazione dei beni immobili
1. Gli acquisti e le alienazioni dei beni immobili sono disposti sulla base di una preventiva stima del valore effettuata dal Servizio Tributi, Demanio e Patrimonio della Giunta regionale o da organi tecnici di altre amministrazioni pubbliche. La stima è sottoposta al parere di congruità dell'Ufficio tecnico erariale ai sensi dell'art. 107 del DPR 616/ 77 Sito esterno, e diventa definitiva decorsi inutilmente quattro mesi dalla data della richiesta da parte della Giunta regionale.
Art. 11
Alienazione - Modalità
1. L'alienazione dei beni immobili è disposta previa dichiarazione di disponibilità dei beni stessi assunta secondo le previsioni dell'art. 2, e previa autorizzazione concessa con legge regionale.
2. Alla alienazione si provvede mediante pubblico incanto. Qualora il primo esperimento risulti infruttuoso, si procede ad un secondo tentativo con una riduzione del prezzo posto a base d' asta che non ecceda il decimo del valore di stima. Qualora anche tale esperimento risulti inutile, si procederà alla vendita mediante litazione privata o trattativa privata ai sensi dell'art. 55 del RD 17/ 6/ 1909, n. 454.
3. La Regione può procedere all'alienazione dei beni immobili tramite trattativa privata:
a) Qualora il valore di stima dell'immobile non superi l'importo di Lire 100 milioni e ricorrano speciali circostanze di convenienza ed utilità generale;
b) quando i beni vengano alienati a persone che possono far valere un diritto di prelazione;
c) qualora i beno oggetto del contratto di alienazione debbano essere destinati alla realizzazione di impianti, attrezzature, servizi pubblici rilevanti per il perseguimento di finalità di pubblico interesse.
4. La trattativa privata è preceduta da idonea pubblicizzazione e, nel caso vi siano più richieste o più soggetti con diritto di prelazione, da gara ufficiosa.
Art. 12
Permuta di beni immobili
1. La Regione può procedere alla permuta a trattativa privata di immobili di proprietà regionale con altri immobili, previa idonea pubblicizzazione e mediante gara ufficiosa. Detta procedura non si applica quando la trattativa privata è motivata dalla particolare situazione dei beni che rende la permuta conveniente in relazione alla specificità del bene permutato.
2. Alla permuta si applica l'art. 10.
Art. 13
Conto del patrimonio
1. La consistenza dei beni immobili e mobili della Regione nonchè i valori di stima dei beni ceduti in permuta e le relative variazioni sono dimostrate nel conto generale del patrimonio da adottarsi ai sensi dell'art. 91 della LR 6 luglio 1977, n. 31 di disciplina della contabilità regionale.
Art. 14
Riserva di diverse disposizioni regolamentari
1. Quando amministrazione, gestione e contabilità dei beni regionali sono di competenza del Consiglio regionale no fatte salve le diverse disposizioni dettate in materia dai rispettivi regolamenti.

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