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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1989, n. 11

DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 25 del 13 aprile 1989

Capo III
AUTORIZZAZIONE ALL'ALIENAZIONE DI PARTE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
Art. 15
Autorizzazione alla vendita
1. La Giunta regionale è autorizzata a cedere i beni immobili appartenenti al patrimonio forestale indisponibile non più suscettibili di utilizzazione agricolo - forestale proveniente dal demanio dello Stato e dall'Azienda dello Stato per le foreste demaniali e trasferito alla Regione in forza della Legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno e dei decreti del Ministro per l'Agricoltura e Foreste in data rispettivamente 10 maggio 1974, 9 agosto 1978, 10 ottobre 1980. Su tale cessione è preventivamente richiesto il parere dell'ente di gestione del parco interessato o, nel caso non sia ancora costituito, degli enti promotori indicati al secondo comma dell'art. 13 della LR 2 aprile 1988, n. 11. Il parere si intende favorevole se non viene reso entro sei mesi dalla richiesta della Giunta regionale.
2. La disponibilità per la vendita è accertata con provvedimento adottato secondo le procedure previste dall'art. 2.
3. Con le stesse modalità indicate nel precedente comma è altresì autorizzata la cessione di aree, o porzioni di esse, su cui insistono canali demaniali di irrigazione e relative pertinenze trasferite alla Regione in forza della Legge 27 dicembre 1977, n. 984 Sito esterno e non più destinati allo scopo irriguo pubblico.
4. La Giunta regionale è altresì autorizzata a cedere beni immobili appartenenti al patrimonio regionale disponibile provenienti alla Regione da enti soppressi e ad essa assegnati in forza della Legge 18 novembre 1975, n. 764 Sito esterno, del DPR 15 gennaio 1972, n. 10 Sito esterno e del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno.
5. Il provvedimento di approvazione dei relativi contratti è adottato dalla Giunta regionale, previa informazione alla competente Commissione consiliare.
6. I proventi delle alienazioni devono essere reinvestiti per l'ampliamento del patrimonio immobiliare o per interventi di ristrutturazione e di straordinaria manutenzione sullo stesso.
Art. 16
Modalità
1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 11, secondo comma, la Giunta regionale può procedere alla alienazione dei beni indicati nel precedente art. 15 con il sistema della trattativa privata nei casi e con le modalità individuate dall'art. 11 quando l'acquirente sia concessionario o locatario o affittuario, od abbia comunque in uso il bene immobile da alienare. La richiesta di cessione in proprietà può essere avanzata anche da un componente il nucleo familiare che alla data di entrata in vigore della presente legge occupi l'immobile da almeno due anni.
2. La cessione in proprietà degli immobili adibiti ad uso abitativo è effettuata a trattativa privata diretta quando per i soggetti indicati nel precedente comma ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
a) non abbiano la disponibilità, nell'ambito della regione Emilia- Romagna, di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare; l'adeguatezza dell'alloggio è definita dalla lett. c) dell'art. 3 della LR 14 marzo 1984, n. 12;
b) occupino continuativamente l'alloggio da almeno due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Con la medesima procedura si provvede alla cessione degli immobili che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino adibiti ad uso turistico - commerciale.
3. Qualora non ricorrano le condizioni previste dal secondo comma, gli immobili adibiti ad uso abitativo sono ceduti in proprietà con la procedura indicata nel quarto comma dell'art. 11.
4. Le domande dei soggetti interessati devono pervenire alla Regione - a pena di decadenza - entro il termine massimodi sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.
5. La Giunta regionale può cedere inoltre i beni ricompresi nelle categorie indicate nell'art. 15 con il sistema della trattativa privata diretta ai Comuni interessati che ne facciano richiesta nel termine di un anno dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della regione. Con il medesimo sistema e alle stesse condizioni i predetti beni immobili possono essere ceduti in proprietà anche ad altri Enti pubblici, o Enti privati non perseguenti finalità lucrative che ne abbiano legalmente l'uso alla data di entrata in vigore della presente legge e che si impegnino a destinare i beni stessi alla realizzazione dei propri scopi istituzionali.
Art. 17
Pagamento del corrispettivo
1. Il versmanto del corrispettivo d' acquisto dei beni indicati nell'art. 15 da parte dell'acquirente può essere fatto in forma rateale.
2. Il richiedente deve anticipare in contanti non meno del 25% del prezzo fissato e corrispondere il residuo importo in rate semestrali posticipare in numero non superiore a dieci; sull'importo rateale si applicano gli interessi calcolati ad un tasso non inferiore a quello corrisposto dagli istituti tesorieri sul conto unico di Tesoreria regionale.
3. Il trasferimento della proprietà ha luogo all'atto della stipula del contratto, con iscrizione di ipoteca a garanzia della corresponsione dei ratei dovuti nell'ipotesi di pagamento dilazionato.
Art. 18
Prezzo di cessione
1. La determinazione del prezzo di cessione degli immobili indicati all'art. 15 effettuata sulla base di una perizia di stima eseguita ai sensi dell'art. 10.
2. Nella cessione effettuata in base all'art. 16 la Regione, per la determinazione del prezzo, terrà conto in detrazione delle eventuali migliorie apportate all'immobile da parte dell'acquirente che siano formalmente documentate. Si applicano i criteri di valutazione fissati nell'art. 1592 cc.

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