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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1989, n. 13

APPROVAZIONE DELLA NORMATIVA RISULTANTE DALL'ACCORDO INTERCOMPARTIMENTALE (PUBBLICO IMPIEGO) RELATIVO AL TRIENNIO 1988- 1990

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 13 maggio 1989

Art. 2
Formazione del personale
1. Per il migliore assolvimento delle finalità istituzionali, per far fronte a processi di riodinamento e di ristrutturazione organizzativa ed al fine di favorire nuovi modelli di inquadramento professionale derivanti dagli accordi sindacali di comparto, la Regione promuove forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione, la riqualificazione, la riconversione e la specializzazione del personale, garantendo in ogni caso la pari opportunità.
2. Nella programmazione degli interventi di cui al precedente comma, la Regione tiene conto delle direttive che il Ministero per la funzione pubblica emana ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del DPR 23 agosto 1988, n 395 Sito esterno, le quali costituiscono linee di indirizzo nel quadro delle specifiche esigenze connesse con l'ordinamento regionale.
3. Le iniziative di cui al presente articolo possono essere programmate dalla Regione anche insieme ad altre pubbliche Amministrazioni, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2, quarto comma, del DPR 23 agosto 1988, n. 395 Sito esterno.
4. Il personale che, in base ai programmi di cui al primo, secondo e terzo comma, è tenuto a partecipare ai corsi di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione, riconversione e specializzazione cui l'Amministrazione lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti; i relativi oneri sono a carico delle Amministrazioni di appartenenza. Qualora i corsi di svolgano fuori sede, competono, ricorrendone i presupposti, il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio.
5. Le attività di aggiornamento, qualificazione, qiaulificazione, riconversione e specializzazione si concludono con l'accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente e costituiranno ad ogni effetto titolo di servizio, da valutare secondo le norme degli ordinamenti delle Amministrazioni di appartenenza.
6. In sede di contrattazione di comparto e decentrata potranno essere definiti, ove necessario, ulteriori modalità applicative e/ o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo.

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