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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1989, n. 13

APPROVAZIONE DELLA NORMATIVA RISULTANTE DALL'ACCORDO INTERCOMPARTIMENTALE (PUBBLICO IMPIEGO) RELATIVO AL TRIENNIO 1988- 1990

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 13 maggio 1989

Art. 3
Diritto allo studio
1. Al fine di garantire il diritto allo studio, sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali.
2. I permessi di cui al primo comma sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titolo di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istituzione primaria, secondaria o di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.
3. Nella concessione dei permessi di cui ai commi primo e secondo vanno osservate, garantendo in ogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità:
a) i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell'anno solare, della riduzione dell'orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare il tre per cento del totale delle unità di servizio all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore;
b) a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso;
c) il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali di cui al secondo comma può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attività formative programmate dall'Amministrazione.
4. Il personale interessato ai corsi di cui ai commi primo, secondo e terzo ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi e la preparazione degli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.
5. Il conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente documentato dal titolo di studio o da attestati professionali conseguiti, costituirà titolo di servizio da valutare secondo le norme degli ordinamento delle Amministrazioni di appartenenza.
6. Il personale interessato alle attività didattiche di cui al secondo comma, è tenuto a presentare alla propria Amministrazione idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonchè agli esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.
7. In sede di contrattazione di comparto e decentrata potranno essere definite, ove necessario, ulteriore modalità applicative e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo.

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