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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1989, n. 13

APPROVAZIONE DELLA NORMATIVA RISULTANTE DALL'ACCORDO INTERCOMPARTIMENTALE (PUBBLICO IMPIEGO) RELATIVO AL TRIENNIO 1988- 1990

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 13 maggio 1989

Art. 9
Indennità integrativa speciale nella 13a mensilità
1. A decorrere dall'anno 1990 l'indennità integrativa speicale mensile corrisposta al personale in servizio in aggiunta alla tredicesima mensilità è incrementata di un importo lordo pari a Lire 48.400.
2. Il beneficio derivante dall'applicazione del precedente comma è proporzionalmente ridotto nei casi in cui la tredicesima mensilità non competa in misura intera.

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