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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato29/04/1999
2. Testo Originale29/04/1999

Data di pubblicazione della legge modificante : 13/05/1989

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1989, n. 13

APPROVAZIONE DELLA NORMATIVA RISULTANTE DALL'ACCORDO INTERCOMPARTIMENTALE (PUBBLICO IMPIEGO) RELATIVO AL TRIENNIO 1988- 1990

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 13 maggio 1989

Art. 4
Congedo ordinario
1. Fatte salvo le condizioni di miglior favore previste dalle vigenti disposizioni, il congedo ordinario è stabilito per ciascun anno solare in trenta o ventisei giorni lavorativi a seconda, che l'orario settimanale di servizio si articoli rispettivamente in sei o cinque giorni lavorativi, fermo restando quanto previsto dalla Legge 23 dicembre 1977, n 937 Sito esterno, e successive modificazioni. Il congedo ordinario durante l'anno di assunzione compote in proporzione al servizio prestato; le stesse misure si applicano anche durante l'anno di cessazione del servizio in proporzione al servizio da prestare in tale anno.
2. Il congedo ordinario deve essere fruito, su richiesta del dipendente e previa autorizzazione del capo del Servizio, compatibilmente alle esigenze di servizio, irrinunciabilmente nel corso di ciascun anno solare anche in più periodi, uni dei quali non inferiore a quindici giorni.
3. Qualora il godimento del congedo ordinario sia rinviato o interrotto per eccezionali e motivate esigenze di servizio, il dipendente ha il diritto di fruirlo entro il primo semestre dell'anno successivo.
4. La fruizione del congedo ordinario può essere rinviata anche nel secondo semestre dell'anno successivo qualora sussistano motivi non riferibili alla volontà del dipendente ma imputabili a causa di forza maggiore che non abbiano consentito il godimento delle ferie nei termini indicati nel secondo e terzo comma.
5. Il diritto al congedo ordinario non è riducibile in ragione di assenza per infermità anche se tale assenza si protrarrà per l'intero anno solare. In quest' ultima ipotesi, l'indicazione del periodo durante il quale è possibile godere del congedo ordinario spetta all'Amministrazione in relazione alle esigenze di organizzare del servizio.
6. Le infermità insorte durante la fruizione del congedo ordinario ne interrompono il godimento nei casi di ricovero o di malattie ed infortuni, adeguatamente e debitamente documentati e che l'Amministrazione sia stata posta in condizione di accertare.
7. Il dipendente in congedo ordinario richiamato in servizio per eccezionali e motivate esigenze, comnpete, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso delle spese personali di viaggi sostenute e l'indennità di missione per la durata del viaggio.
8. La ricorrenza del Santo Patrono, se ricadente in giornata lavorativa, è considerata come congedo ordinario oltre il limite di cui al primo comma.
9. L'art. 12 della LR 22 ottobre 1979, n. 34, come modificato dall'art. 12 della LR 3 marzo 1981, n. 9, è abrogato, con la decorrenza di cui al secondo comma dell'art. 1.

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