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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato30/05/2016

Data di pubblicazione della legge modificante : 13/05/1989

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1989, n. 13

APPROVAZIONE DELLA NORMATIVA RISULTANTE DALL'ACCORDO INTERCOMPARTIMENTALE (PUBBLICO IMPIEGO) RELATIVO AL TRIENNIO 1988- 1990

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 13 maggio 1989

Art. 6
Assemblee del personale
1. Fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalle vigenti disposizioni, il personale ha diritto di partecipare alle assemblee sindacali per dieci ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee che possono riguardare la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette, singolarmente o congiuntamente dagli organismi rappresentativi dei dipendenti dell'unità amministrativa di cui all'art 25 della Legge 29 marzo 1983, n. 93 Sito esterno. L'ordine del giorno deve riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.
3. La convocazione, la sede, l'orario delle assemblee e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicate all'Amministrazione con preavviso scritto da effettuarsi di norma almeno tre giorni prima.
4. La rilevazione dei partecipanti è effettuata a cura dei responsabili delle singole unità amministrative.
5. Le modalità necessarie per assicurare, durante lo svolgimento delle assemblee, il funzionamento dei servizi essenziali, sono stabilite dall'Amministrazione, di intesa con i promotori dell'assemblea.

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