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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato15/11/2001
2. Testo Coordinato15/11/2001
3. Testo Originale07/07/1977

Data di pubblicazione della legge modificante : 13/05/1989

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1989, n. 13

APPROVAZIONE DELLA NORMATIVA RISULTANTE DALL'ACCORDO INTERCOMPARTIMENTALE (PUBBLICO IMPIEGO) RELATIVO AL TRIENNIO 1988- 1990

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 13 maggio 1989

Art. 8
Produttività
1. Il sistema di produttività, di cui all'art. 8 della LR 28 ottobre 1987, n. 30, è disciplinato sulla base della normativa risultante dagli accordi di comparto.
2. La determinazione quantitativa della quota del trattamento economico del personale destinata ad incentivare la produttività, è fissata in base ad indici significativi di produttività diretti ad incrementare l'efficienza dell'azione amministrativa e l'efficacia dei risultati.
3. Ai fini di cui al secondo comma, il fondo di produttività di cui all'art. 8 della LR 28 ottobre 1987, n. 30 è incrementato di una quota significativa fissata nelle leggi di bilancio, da utilizzare secondo i seguenti criteri:
a) partecipazione a progetti di incremento della produttività di specifici servizi, secondo obiettivi quantificabili e periodici tempi di verifica, tenendo conto della qualità dei servizi prodotti dalla professionalità del personale utilizzato;
b) verifica motivata del conseguimento degli obiettivi dati;
c) erogazione degli incentivi in tempi certi e successivi a quelli di verifica dei risultati.
4. Fino a quando sarà attuata la riorganizzazione del lavoro che consenta la rilevazione degli apporti individuali al raggiungimento degli obiettivi programmati e la misurazione di detti apporti in base a standars produttivi predeterminati, i compensi incentivati la produttività potranno essere corrisposti - sulla base dell'accertamento che gli obiettivi di produttività assegnati alle singole strutture organizzative sono stati raggiunti - in misura correlata alla professionalità e alla presenza effettiva in servizio di ogni singolo dipendente.
5. Le modalità e le procedure per la individuazione degli obiettici ai quali fare riferimento per la applicazione del sistema della produttività, per la effettuazione della verifica del loro raggiungimento e per l'erogazione dei compensi incentivanti la produttività formano oggetto di contrattazione decentrata e sono stabilite con delibera della Giunta regionale.

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