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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1989, n. 15

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 3, PRIMO COMMA, DELLA LR 23 NOVEMBRE 1987, N. 35, AVENTE AD OGGETTO " NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI LE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE AI SENSI DEGLI ARTT. 14 e 15 DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616 Sito esterno"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 13 maggio 1989

INDICE

Art. 1 - Interpretazione autentica
Art. 2 - Dichiarazione d' urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Interpretazione autentica
1. Il rinvio operato dal primo comma dell'art. 3 della LR 23 novembre 1987, n. 35 al secondo comma dell'art. 2 della stessa legge, si interpreta nel senso che la competenza del Presidente della Giunta regionale concerne tutti i provvedimenti indicati nel primo comma del medesimo art. 2 - lettere a), b), c), d) ed e).
Art. 2
Dichiarazione d' urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bellettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 13 maggio 1989

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