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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1989, n. 16

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA SRL PER LE ATTIVITÀ PROMOZIONALI CONNESSE CON I CAMPIONATI DEL MONDO DI CALCIO DEL 1990

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 13 maggio 1989

INDICE

Art. 1 - Costituzione della Società
Art. 2 - Capitale sociale
Art. 3 - Perfezionamento della partecipazione alla Società
Art. 4 - Esercizio dei diritti sociali
Art. 5 - Normativa degli amministratori
Art. 6 - Sottoscrizione del capitale sociale
Art. 7 - Norme finanziarie
Art. 8 - Entrata in vigore
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Costituzione della Società
1. La Regione Emilia-Romagna, interessata alla valorizzazione ed allo sviluppo degli aspetti di promozione culturale, turistica, sportiva ed economica connessi con i campionati del mondo di calcio, che si svolgeranno nel 1990 anche nello stadio della città di Bologna, è autorizzata a promuovere e a partecipare, ai sensi dell'art. 62 dello Statuto, alla costituzione di una società a responsabilità limitata, tra Enti pubblici e privati, avente lo scopo di promuovere attività culturali, turistiche e sportive in concomitanza con i suddetti campionati del mondo di calcio.
Art. 2
Capitale sociale
1. Per le finalità di cui all'art. 1 la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare al capitale sociale di Lire 300.000.000 con una quota di Lire 100.000.000.
Art. 3
Perfezionamento della partecipazione alla Società
1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare la partecipazione alla società.
Art. 4
Esercizio dei diritti sociali
1. I diritti conseguenti alla quota di priorità della Regione Emilia-Romagna saranno esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore regionale dallo stesso delegato allo scopo.
2. Spetta al Consiglio regionale deliberare in merito alla continuazione del vincolo societario in presenza di modificazioni concernenti l'atto costitutivo e lo statuto.
Art. 5
Normativa degli amministratori
1. La Regione provvede a nominare e a revocare i propri rappresentanti nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio sindacale a norma dell'art. 2458 del Codice civile.
2. Le nomine di cui al comma precedente avvengono secondo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 62 dello Statuto.
Art. 6
Sottoscrizione del capitale sociale
1. Al momento della costituzione della società, la Regione Emilia-Romagna provvederà al pagamento della propria quota di capitale sociale per l'importo di Lire 100.000.000.
Art. 7
Norme finanziarie
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, ammontante a Lire 100.000.00 per l'esercizio finanziario 1989, la Regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del Fondo globale di cui al Cap. 86500 "Fondo per far fronte a provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione" del bilancio per l'esercizio 1989 secondo l'esatta destinazione prevista alla voce n. 11 dell'elenco 5 allegato alla legge di approvazione del bilancio per lo stesso esercizio e con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di variazione di bilancio.
2. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1989, dopo l'entrata in vigore della presente legge, a norma di quanto disposto dal terzo comma dell'art. 38 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 concernente la contabilità regionale.
Art. 8
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione Sito esterno ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, addì 13 maggio 1989

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