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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1989, n. 17

INTERVENTI A FAVORE DI CONSORZI - FIDI O DI ALTRI ORGANISMI, A PARTECIPAZIONE MAGGIORITARIA DI ENTI PUBBLICI, CHE ABBIANO COME FINE L'ASSUNZIONE DI ONERI CONSEGUENTI AL RISCHIO DI CAMBIO PER MUTUI CONTRATTI DA OPERATORI TURISTICI E COMMERCIALI DELL'EMILIA - ROMAGNA, CON ISTITUTI DI CREDITO CONVENZIONATI, SUL CONTROVALORE DI VALUTA MUTUATA ALL'ESTERO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 27 maggio 1989

Art. 2
1. I contributi della Regione sono concessi agli organismi e ai Consorzi - fidi di cui all'art. 1 in misura non superiore al capitale sociale o alla quota di fondo consortile versati dai soci, nonchè all'ammontare dei contributi degli enti sostenitori, pubblici e privati, al fondo rischi oscillazione cambi. I contributi concessi possono essere integrati ogni anno, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con ulteriori quote di contributo di importo non superiore all'aumento del capitale sociale o del fondo consortile versati dai soci e/ o del fondo rischi oscillazione cambi avvenuto dopo la concessione del precedente contributo.
2. La Regione, oltre ai contributi previsti al comma 1, può concedere semestralmente ai predetti organismi ulteriori contributi in capitale in misura non superiore al 2% del volume di finanziamenti, realizzati nel semestre antecedente a quello della presentazione della domanda sul quale i predetti hanno assunto oneri sul rischio di cambio.
3. I Consorzi - fidi o gli altri organismi di cui al comma 1, possono beneficiare dei contributi previsti nella presente legge a condizione che nel proprio statuto siano regolati i rapporti conseguenti ai casi di scioglimento in conformità a quanto disposto al comma 1 dell'art. 2 della LR 17 gennaio 1983, n. 3.
4. Le domande di contributo di cui al comma 1 vanno presentate alla Regione entro il termine del 31 marzo di ogni anno. In sede di prima attuazione della presente legge, le domande di contributo vanno presentate entro 120 giorni dalla entrata in vigore della stessa. Le domande di contributo di cui al comma 2 vanno presentate entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno.
5. Le domande devono essere corredate:
a) dallo statuto in vigore;
b) dall'elenco dei soci e degli enti sostenitori con l' indicazione dei versamenti dagli stessi effettuati al capitale sociale o al fondo consortile o al fondo rischi oscillazione cambi;
c) qualora trattisi di domande integrative di contributi di cui al comma 1, afferenti aumenti o del capitale sociale o del fondo consortile o del fondo rischi oscillazione cambi, da idonea documentazione nella quale deve essere evidenziato l'importo degli incrementi di tali fondi susseguenti alla concessione del precedente contributo;
d) qualora trattisi di contributi integrativi, di cui al comma 2, da idonea documentazione dalla quale risulti l'importo dei finanziamenti, assistiti dalla garanzia sul rischio di cambio, realizzati nel asemestre precedente alla presentazione della domanda;
e) dalla prova che i contributi concessi dalla Regione ai sensi della presente legge siano cumulati in apposito capitolo del bilancio del soggetto richiedente.

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