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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1989, n. 17

INTERVENTI A FAVORE DI CONSORZI - FIDI O DI ALTRI ORGANISMI, A PARTECIPAZIONE MAGGIORITARIA DI ENTI PUBBLICI, CHE ABBIANO COME FINE L'ASSUNZIONE DI ONERI CONSEGUENTI AL RISCHIO DI CAMBIO PER MUTUI CONTRATTI DA OPERATORI TURISTICI E COMMERCIALI DELL'EMILIA - ROMAGNA, CON ISTITUTI DI CREDITO CONVENZIONATI, SUL CONTROVALORE DI VALUTA MUTUATA ALL'ESTERO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 27 maggio 1989

Art. 3
1. Sulla base delle domande presentate la Giunta regionale delibera la concessione dei contributi agli organismi di cui all'art. 2, in conformità ai criteri generali deliberati dal Consiglio regionale ai sensi del comma 2 dell'art. 4.
2. La erogazione dei contributi è subordinata alla presentazione di apposito atto di sottomissione con il quale i beneficiari del contributo si impegnano:
a) a concedere la garanzia sul rischio di cambio solo invore di quelle operazioni di credito relative ad iniziative per le quali la Regione dia il preventivo benestare sulla validità dell'iniziativa e a condizione che il mutuo o il prestito sia stipulato con istituto di credito convenzionato con la Regione;
b) a sostenere gli oneri conseguenti al rischio di cambio nei termini, con le modalità e nei limiti stabiliti con l'atto di concessione;
c) a garantire la nomina da parte della Giunta regionale di un proprio rappresentante nel collegio sindacale. Lo statuto dell'ente deve prevedere conseguentemente l'attribuzione alla Giunta regionale di tale facoltà di nomina;
d) a presentare annualmente alla Regione una dettagliata relazione con adeguato resoconto contabile sull'attività svolta e sugli impegni di garanzia assunti.

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