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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1989, n. 17

INTERVENTI A FAVORE DI CONSORZI - FIDI O DI ALTRI ORGANISMI, A PARTECIPAZIONE MAGGIORITARIA DI ENTI PUBBLICI, CHE ABBIANO COME FINE L'ASSUNZIONE DI ONERI CONSEGUENTI AL RISCHIO DI CAMBIO PER MUTUI CONTRATTI DA OPERATORI TURISTICI E COMMERCIALI DELL'EMILIA - ROMAGNA, CON ISTITUTI DI CREDITO CONVENZIONATI, SUL CONTROVALORE DI VALUTA MUTUATA ALL'ESTERO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 27 maggio 1989

Art. 4
1. Il Consiglio regionale, ai fini della concessione del benestare di cui alla lett. a) dell'art. 3 agli organismi che assumono il rischio di cambio, stabilisce, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la tipologia delle iniziative e l'eventuale loro localizzazione, per le quali sia da riconoscere la validità turistica in conformità alle linee di indirizzo di cui all'art. 2 della LR n. 38 del 1984 o, in mancanza, dei criteri programmatici di cui all'art. 3 della stessa legge. Con il medesimo atto deliberativo il Consiglio regionale stabilisce i criteri per la delimitazione da parte dei Comuni dei comparti commerciali omogenei di cui all'art. 1, nonchè le tipologie delle iniziative assunte in tali ambiti ammissibili a finanziamento agevolato. in quanto conformi alle linee di indirizzo contenute nel Programma regionale di sviluppo e nelle vigenti " Indicazioni programmatiche e di urbanistica commerciali" di cui all'art. 32 del DM 14 gennaio 1972.
2. Il Consiglio regionale stabilisce altresì i criteri generali, relativi ai termini, alle modalità e ai limiti sull'assunzione del rischio di cambio per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 3.
3. La concessione del benestare agli organismi che assumono il rischio di cambio viene deliberata dalla Giunta regionale.

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