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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1989, n. 17

INTERVENTI A FAVORE DI CONSORZI - FIDI O DI ALTRI ORGANISMI, A PARTECIPAZIONE MAGGIORITARIA DI ENTI PUBBLICI, CHE ABBIANO COME FINE L'ASSUNZIONE DI ONERI CONSEGUENTI AL RISCHIO DI CAMBIO PER MUTUI CONTRATTI DA OPERATORI TURISTICI E COMMERCIALI DELL'EMILIA - ROMAGNA, CON ISTITUTI DI CREDITO CONVENZIONATI, SUL CONTROVALORE DI VALUTA MUTUATA ALL'ESTERO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 27 maggio 1989

Art. 6
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ammontanti a Lire 3.500.000.000 per il triennio 1989- 1991, di cui Lire 1.500.000.000 sull'esercizio finanziario1989, si fa fronte con i fondi, a tale scopo accantonati, nell'ambito del bilancio pluriennale 1989- 1991, al Fondo globale di cui al Cap. 86500 " Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese di investimento di sviluppo", secondo l'esatta destinazione prevista alla voce 8 dell'elenco 5 allegato al bilancio di previsione per l'esercizio 1989 e con la istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio per l'esercizio 1989 che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di variazione del bilancio per lo stesso esercizio.
2. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1989, dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 38, comma 3, della LR 6 luglio 1977, n. 31 di contabilità regionale.

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