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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1989, n. 17

INTERVENTI A FAVORE DI CONSORZI - FIDI O DI ALTRI ORGANISMI, A PARTECIPAZIONE MAGGIORITARIA DI ENTI PUBBLICI, CHE ABBIANO COME FINE L'ASSUNZIONE DI ONERI CONSEGUENTI AL RISCHIO DI CAMBIO PER MUTUI CONTRATTI DA OPERATORI TURISTICI E COMMERCIALI DELL'EMILIA - ROMAGNA, CON ISTITUTI DI CREDITO CONVENZIONATI, SUL CONTROVALORE DI VALUTA MUTUATA ALL'ESTERO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 27 maggio 1989

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La Regione Emialia - Romagna con la presente legge intende agevolare il ricorso al credito agli operatori turistici e commerciali operanti in Emilia - Romagna che intendano provvedere alla costruzione o alla ristrutturazione di strutture ricettive o turistiche nonchè ad interventi di riqualificazione in comparti commerciali omogenei, mediante la concessione di contributi in conto capitale a Consorzi - fidi che beneficino di contributi di Enti pubblici, e con presenza maggioritaria degli stessi Enti pubblici nel Consiglio di amministrazione, o ad altri organismi a partecipazione maggioritaria di Enti pubblici, che abbiano come fine esclusivo l'assunzione di oneri conseguenti al rischio di cambio per prestiti da contrarre da detti operatori, sul controvalore di valuta mutuata all'estero, con istituti credito, all'uopo convenzionati.
2. Sono operatori turistici, ai fini della presente legge, quelli indicati nell'articolo 6 della LR 6 luglio 1984, n. 38 "Programmazione e finanziamento di interventi finalizzati alla qualificazione e al potenziamento dell'offerta turistica della regione Emilia - Romagna" e che realizzano iniziative nella regione nell'ambito di quelle previste dall'art. 5 della stessa legge e nei limiti fissati dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 4.
3. Sono operatori commerciali coloro che sono iscritti al Registro esercenti il commercio( REC) di cui al Capo primo della Legge 11 giugno 1971, n. 426 Sito esterno, che operano con esercizi commerciali situati nell'ambito di comparti commerciali omogenei individuati con i criteri fissati in conformità all'art. 4 e che realizzano iniziative di valorizzazione di detti esercizi coerenti con i progetti di riqualificazione delle aree urbane in cui sono inseriti.
Art. 2
1. I contributi della Regione sono concessi agli organismi e ai Consorzi - fidi di cui all'art. 1 in misura non superiore al capitale sociale o alla quota di fondo consortile versati dai soci, nonchè all'ammontare dei contributi degli enti sostenitori, pubblici e privati, al fondo rischi oscillazione cambi. I contributi concessi possono essere integrati ogni anno, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con ulteriori quote di contributo di importo non superiore all'aumento del capitale sociale o del fondo consortile versati dai soci e/ o del fondo rischi oscillazione cambi avvenuto dopo la concessione del precedente contributo.
2. La Regione, oltre ai contributi previsti al comma 1, può concedere semestralmente ai predetti organismi ulteriori contributi in capitale in misura non superiore al 2% del volume di finanziamenti, realizzati nel semestre antecedente a quello della presentazione della domanda sul quale i predetti hanno assunto oneri sul rischio di cambio.
3. I Consorzi - fidi o gli altri organismi di cui al comma 1, possono beneficiare dei contributi previsti nella presente legge a condizione che nel proprio statuto siano regolati i rapporti conseguenti ai casi di scioglimento in conformità a quanto disposto al comma 1 dell'art. 2 della LR 17 gennaio 1983, n. 3.
4. Le domande di contributo di cui al comma 1 vanno presentate alla Regione entro il termine del 31 marzo di ogni anno. In sede di prima attuazione della presente legge, le domande di contributo vanno presentate entro 120 giorni dalla entrata in vigore della stessa. Le domande di contributo di cui al comma 2 vanno presentate entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno.
5. Le domande devono essere corredate:
a) dallo statuto in vigore;
b) dall'elenco dei soci e degli enti sostenitori con l' indicazione dei versamenti dagli stessi effettuati al capitale sociale o al fondo consortile o al fondo rischi oscillazione cambi;
c) qualora trattisi di domande integrative di contributi di cui al comma 1, afferenti aumenti o del capitale sociale o del fondo consortile o del fondo rischi oscillazione cambi, da idonea documentazione nella quale deve essere evidenziato l'importo degli incrementi di tali fondi susseguenti alla concessione del precedente contributo;
d) qualora trattisi di contributi integrativi, di cui al comma 2, da idonea documentazione dalla quale risulti l'importo dei finanziamenti, assistiti dalla garanzia sul rischio di cambio, realizzati nel asemestre precedente alla presentazione della domanda;
e) dalla prova che i contributi concessi dalla Regione ai sensi della presente legge siano cumulati in apposito capitolo del bilancio del soggetto richiedente.
Art. 3
1. Sulla base delle domande presentate la Giunta regionale delibera la concessione dei contributi agli organismi di cui all'art. 2, in conformità ai criteri generali deliberati dal Consiglio regionale ai sensi del comma 2 dell'art. 4.
2. La erogazione dei contributi è subordinata alla presentazione di apposito atto di sottomissione con il quale i beneficiari del contributo si impegnano:
a) a concedere la garanzia sul rischio di cambio solo invore di quelle operazioni di credito relative ad iniziative per le quali la Regione dia il preventivo benestare sulla validità dell'iniziativa e a condizione che il mutuo o il prestito sia stipulato con istituto di credito convenzionato con la Regione;
b) a sostenere gli oneri conseguenti al rischio di cambio nei termini, con le modalità e nei limiti stabiliti con l'atto di concessione;
c) a garantire la nomina da parte della Giunta regionale di un proprio rappresentante nel collegio sindacale. Lo statuto dell'ente deve prevedere conseguentemente l'attribuzione alla Giunta regionale di tale facoltà di nomina;
d) a presentare annualmente alla Regione una dettagliata relazione con adeguato resoconto contabile sull'attività svolta e sugli impegni di garanzia assunti.
Art. 4
1. Il Consiglio regionale, ai fini della concessione del benestare di cui alla lett. a) dell'art. 3 agli organismi che assumono il rischio di cambio, stabilisce, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la tipologia delle iniziative e l'eventuale loro localizzazione, per le quali sia da riconoscere la validità turistica in conformità alle linee di indirizzo di cui all'art. 2 della LR n. 38 del 1984 o, in mancanza, dei criteri programmatici di cui all'art. 3 della stessa legge. Con il medesimo atto deliberativo il Consiglio regionale stabilisce i criteri per la delimitazione da parte dei Comuni dei comparti commerciali omogenei di cui all'art. 1, nonchè le tipologie delle iniziative assunte in tali ambiti ammissibili a finanziamento agevolato. in quanto conformi alle linee di indirizzo contenute nel Programma regionale di sviluppo e nelle vigenti " Indicazioni programmatiche e di urbanistica commerciali" di cui all'art. 32 del DM 14 gennaio 1972.
2. Il Consiglio regionale stabilisce altresì i criteri generali, relativi ai termini, alle modalità e ai limiti sull'assunzione del rischio di cambio per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 3.
3. La concessione del benestare agli organismi che assumono il rischio di cambio viene deliberata dalla Giunta regionale.
Art. 5
1. Il Comitato circondariale di Rimini, previa autorizzazione della Giunta regionale, può partecipare al fondo rischi di Consorzi - fidi o ad altri organismi che assumano il rischio di cambio in funzione degli obiettivi della presente legge, nei limiti stabiliti dalla Giunta stessa.
Art. 6
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ammontanti a Lire 3.500.000.000 per il triennio 1989- 1991, di cui Lire 1.500.000.000 sull'esercizio finanziario1989, si fa fronte con i fondi, a tale scopo accantonati, nell'ambito del bilancio pluriennale 1989- 1991, al Fondo globale di cui al Cap. 86500 " Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese di investimento di sviluppo", secondo l'esatta destinazione prevista alla voce 8 dell'elenco 5 allegato al bilancio di previsione per l'esercizio 1989 e con la istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio per l'esercizio 1989 che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di variazione del bilancio per lo stesso esercizio.
2. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1989, dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 38, comma 3, della LR 6 luglio 1977, n. 31 di contabilità regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 24 maggio 1989

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