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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato27/07/2018

Data di pubblicazione della legge modificante : 01/07/1997

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1989, n. 17

INTERVENTI A FAVORE DI CONSORZI-FIDI O DI ALTRI ORGANISMI, A PARTECIPAZIONE MAGGIORITARIA DI ENTI PUBBLICI, CHE ABBIANO COME FINE L'ASSUNZIONE DI ONERI CONSEGUENTI AL RISCHIO DI CAMBIO PER MUTUI CONTRATTI DA OPERATORI TURISTICI E COMMERCIALI DELL'EMILIA-ROMAGNA, CON ISTITUTI DI CREDITO CONVENZIONATI, SUL CONTROVALORE DI VALUTA MUTUATA ALL'ESTERO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 giugno 1997 n. 19

Art. 1

(sostituito comma 1 da art. 12 L.R. 27 giugno 1997 n. 19)

(1)
1. La Regione agevola il ricorso al credito degli operatori turistici e commerciali operanti in Emilia-Romagna per la costruzione e ristrutturazione di strutture ricettive o turistiche e per interventi di riqualificazione in comparti commerciali omogenei. A tal fine sono concessi contributi in conto capitale a Consorzi-fidi che beneficino di contributi di enti pubblici o ad altri organismi partecipati da enti pubblici che abbiano fra i propri fini l'assunzione di oneri conseguenti al rischio di cambio per prestiti da contrarre da parte di detti operatori, sul controvalore di valuta mutuata all'estero, con istituti di credito all'uopo convenzionati.
2. Sono operatori turistici, ai fini della presente legge, quelli indicati nell'articolo 6 della L.R. 6 luglio 1984, n. 38 "Programmazione e finanziamento di interventi finalizzati alla qualificazione e al potenziamento dell'offerta turistica della regione Emilia-Romagna" e che realizzano iniziative nella regione nell'ambito di quelle previste dall'art. 5 della stessa legge e nei limiti fissati dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 4.
3. Sono operatori commerciali coloro che sono iscritti al Registro esercenti il commercio (REC) di cui al Capo primo della Legge 11 giugno 1971, n. 426 Sito esterno, che operano con esercizi commerciali situati nell'ambito di comparti commerciali omogenei individuati con i criteri fissati in conformità all'art. 4 e che realizzano iniziative di valorizzazione di detti esercizi coerenti con i progetti di riqualificazione delle aree urbane in cui sono inseriti.

Note del Redattore:

Si riportano i commi 1 e 2 dell'art. 15 della L.R. 27 giugno 1997, n. 19:

"1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui alla L.R. 24 maggio 1989, n. 17 che abbiano fondi inutilizzati, ancorché modifichino la loro forma societaria, sono autorizzati:

a) ad utilizzare i fondi già conferiti dalla Regione ed eventualmente giacenti, destinati ad operatori turistici, per le finalità e con le modalità previste dal Capo V della L.R. 11 gennaio 1993, n. 3, come modificata dalla presente legge;

b) ad utilizzare i fondi già conferiti dalla Regione ed eventualmente giacenti, destinati ad operatori commerciali, per le finalità e con le modalità previste dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 3 della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49.

2. L'entità da destinarsi alle singole tipologie di intervento previste dal comma 1 è determinata dalla Giunta regionale."

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