LEGGE REGIONALE 6 giugno 1989, n. 20
DISCIPLINA PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CIRCONDARIO DI RIMINI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 40 del 9 giugno 1989
Art. 14
Controllo esecutivo
1. Il Circondario è tenuto a inviare all'Assessore delegato alla vigilanza sugli atti del Circondario l'elenco di tutti gli atti adottati dagli organi circondariali non soggetti ad approvazione. Su di essi, ferma restando la loro esecutività, l'Assessore può chiedere chiarimenti.
2. La Giunta regionale può altresì annullare i provvedimenti di cui al precedente comma dei quali, a seguito della richiesta di chiarimenti, abbia constatato l'illegittimità, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dei chiarimenti.