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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1989, n. 21

ASSUNZIONE PRO - PARTE DEGLI ONERI ANNUI DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO OPERATIVO ORTOFRUTTICOLO DI FERRARA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 40 del 9 giugno 1989

Art. 5
1. Agli oneri derivanti dalla corresponsione del contributo per l'esercizio 1989, la Regione Emilia - Romagna fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del Fondo globale di cui al capitolo 86610 del bilancio di previsione per l'esercizio 1989, secondo l'esatta destinazione prevista alla voce n. 1 dell'elenco n. 7 allegato alla legge di approvazione del bilancio stesso e con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà collocato nell'ambito del programma 03 "Ortofruttiviticoltura e colture industriali", Settore 02 "Agricoltura e Alimentazione" Sezione 3a "Attività produttive".
2. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1989, dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai sensi di quanto disposto dall'art. 38, terzo comma, della LR 6 luglio 1977, n. 31.

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