Espandi Indice

> Vai alla prima ricorrenza nel documento, indietro (indietro) o avanti (avanti) per spostarti alle occorrenze precedenti o successive

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1989, n. 21

ASSUNZIONE PRO - PARTE DEGLI ONERI ANNUI DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO OPERATIVO ORTOFRUTTICOLO DI FERRARA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 40 del 9 giugno 1989

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a partecipare al Consorzio denominato "Centro operativo ortofrutticolo" con sede in Ferrara, costituito con DPR 29 maggio 1976 Sito esterno, e retto dallo statuto approvato con DPR 10 dicembre 1987 Sito esterno.
2. La partecipazione della Regione è regolata dalle vigenti norme statutarie.
3. Spetta al Consiglio regionale deliberare in merito alla continuazione del vincolo associativo in presenza di modificazioni statutarie assunte nelle forme di legge.
Art. 2
1. I diritti inerenti alla qualità di socio della Regione Emilia - Romagna sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale, o da un Assessore all'uopo delegato.
Art. 3
1. Spetta al Consiglio regionale procedere alla nomina dei rappresentanti della Regione negli organi del Consorzio, secondo quanto previsto nello statuto del "Centro operativo ortofrutticolo".
Art. 4
1. La Regione Emilia - Romagna partecipa alle spese di funzionamento del Centro, secondo quanto previsto nello statuto consortile.
2. Per l'esercizio 1989 il contributo è determinato in Lire 100.000.000.
3. L'entità del contributo annuale, per gli esercizi successivi al 1989, darà determinata dalla legge annuale di bilancio a norma di quanto previsto dall'art. 11, primo comma della LR 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 5
1. Agli oneri derivanti dalla corresponsione del contributo per l'esercizio 1989, la Regione Emilia - Romagna fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del Fondo globale di cui al capitolo 86610 del bilancio di previsione per l'esercizio 1989, secondo l'esatta destinazione prevista alla voce n. 1 dell'elenco n. 7 allegato alla legge di approvazione del bilancio stesso e con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà collocato nell'ambito del programma 03 "Ortofruttiviticoltura e colture industriali", Settore 02 "Agricoltura e Alimentazione" Sezione 3a "Attività produttive".
2. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1989, dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai sensi di quanto disposto dall'art. 38, terzo comma, della LR 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 6 giugno 1989

Espandi Indice