LEGGE REGIONALE 3 luglio 1989, n. 22
NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE ALLA REGIONE IN ORDINE ALL'ATTIVITA' DEI COMITATI PROVINCIALI PREZZI E SUBDELEGA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 45 del 5 luglio 1989
Art. 1
Finalità - Subdelega
1. In attesa delle emanazione delle normativa statale di riforma del sistema dei prezzi controllati, l'esercizio delle funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione ai sensi dell'art. 52, lettera c) del DPR 24 luglio 1977, n 616 , è disciplinato, oltre che dalle disposizioni dello Stato, dalle disposizioni della presente legge.
2. Le funzioni amministrative di cui al comma precedente relative all'attività dei Comitati provinciali per i prezzi sono subdelegate alle Province che le esercitano a norma dei successivi articoli.