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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1989, n. 22

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE ALLA REGIONE IN ORDINE ALL'ATTIVITA' DEI COMITATI PROVINCIALI PREZZI E SUBDELEGA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 45 del 5 luglio 1989

Art. 10
Funzioni di istruttoria e di segreteria dei Comitati provinciali prezzi e delle Commissioni consultive prezzi
1. per le funzioni di istruttoria e di segreteria la Regione può comandare collaboratori regionali a prestare servizio presso i Comitati provinciali prezzi.
2. Il Presidente del Comitato provinciale prezzi può scegliere il segretario del Comitato e della Commissione consultiva fra i collaboratori regionali comandati, fra il perwonale designato dalla stessa Amministrazione provinciale o fra il personale designato dalla locale Camera di commercio. In quest' ultimo caso dovrà essere stipulata apposita convenzione con l'Ente di appartenenza che ne disciplini modalità di utilizzo e relativi oneri.
3. Il Presidente del Comitato provinciale prezzi, sentito il Comitato stesso, può altresì affidare l'incarico di ispettore dei costi a personale fornito di particolare competenza scelto fra i dipendenti dell'Amministrazione provinciale o degli altri Enti locali.
4. Gli ispettori dei costi svolgono le mansioni previste dall'art. 13 del DLgsCPS 15 settembre 1947, n. 896.
5. Il Comitato provinciale prezzi può affidare, previe le necessarie intese, lo svolgimento delle indagini, accertamenti e rilevamenti anche a uffici delle Amministrazioni statali, regionale, provinciale e comunale.

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