Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1989, n. 22

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE ALLA REGIONE IN ORDINE ALL'ATTIVITA' DEI COMITATI PROVINCIALI PREZZI E SUBDELEGA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 45 del 5 luglio 1989

Art. 2
Comitati provinciali prezzi
1. I Comitati provinciali prezzi (CPP) hanno sede presso l'Amministrazione provinciale, sono presieduti dal Presidente dell'Amministrazione stessa o da un Assessore provinciale da lui delegato e sono composti:
a) dal Sindaco del Comune capoluogo o suo delegato;
b) dal Sindaco di uno dei Comuni della provincia designato dall'ANCI;
c) dall'Intendente di finanza;
d) dal Direttore dell'Ufficio provinciale dell'Industria, Commercio e Artigianato;
e) dal Direttoredell'Ufficio provinciale del lavoro;
f) dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
g) dal responsabile del Servizio provinciale Agricoltura e Alimentazione;
h) dal rsponsabile del Servizio provinciale Difesa del suolo, Risorse idriche e risorse forestali;
i) da rappresentantive a livello provinciale qualora esistenti, nel numero stabilito dal Presidente del CPP.
2. Ogni componente che faccia parte dei comitati in rappresentanza di un ufficio statale o regionale o di un Ente pubblico può essere sostituito da altro membro, appositamente delegato, dello stesso ente o ufficio.

Espandi Indice