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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1989, n. 22

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE ALLA REGIONE IN ORDINE ALL'ATTIVITA' DEI COMITATI PROVINCIALI PREZZI E SUBDELEGA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 45 del 5 luglio 1989

Art. 3
Commissioni consultive provinciali
1. I Comitati provinciali prezzi si avvalgono nella loro attività di una Commissione consultiva provinciale così composta:
a) dal Presidente del Comitato provinciale prezzi o suo delegato che la presiede;
b) da un funzionario dell'Intendenza di Finanza;
c) da un funzionario dell'Ufficio provinciale dell'Industria, Commercio e Artigianato;
d) da un funzionario dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;
e) da un funzionario della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
f) da un rappresentante della CISPEL regionale;
g) da un funzionario per ciascuna Azienda di promozione turistica( APT) operante nell'ambito della provincia;
h) da due collaboratori regionali operanti rispettivamente nei servizi provinciali Agricoltura e Alimentaizone e Difesa del suolo, Risorse idriche e Risorse forestali, nominati dalla Giunta regionale;
i) da tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative;
l) da un rappresentante rispettivamente delle Organizzazioni provinciali degli industriali, degli artigiani, dei commercianti, degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti, della cooperazione e degli operatori turistici;
m) da rappresentanti dei consumatori designati dalle associazioni rappresentative a livello provinciale, qualora esistenti, nel numero stabilito dal Presidente del CPP.
2. Ogni componente che faccia parte della Commissione in rappresentanza di un ufficio statale o regionale o di un Ente pubblico può essere sostituito da un membro, appositamente delegato, dello stesso ufficio o Ente.
3. Per ogni componente della Commissione diverso da quelli di cui al comma 2 è nominato un supplente che partecipa alle sedute in caso di assenza o impedimento del componente effettico.
4. Le Commissioni consultive svolgono anche su richiesta dei Comitati provinciali prezzi compiti di indagine, di istruzione e di proposta ai fini dell'adozione delle deliberazioni di competenza dei Comitati stessi.
5. Le Commissioni consultive debbono, inoltre, essere sentite in merito a tutti i provvedimenti ed iniziative regionali in materia di controllo dei prezzi che abbiano rilievo nell'ambito provinciale.

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