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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1989, n. 22

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE ALLA REGIONE IN ORDINE ALL'ATTIVITA' DEI COMITATI PROVINCIALI PREZZI E SUBDELEGA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 45 del 5 luglio 1989

Art. 4
Nomina dei Comitati provinciali prezzi e delle Commissioni consultive prezzi
1. I Comitati e le Commissioni sono nominate dal Presidente dell'Amministrazione provinciale e durano in carica cinque anni.
2. Alla prima nomina il Presidente dell'Amministrazione provinciale provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; alle successive entro sessanta giorni dopo la scadenza del quinquennio.
3. In caso di inerzia dell'ente delegato, la Giunta regionale può in base al disposto del 3o comma, articolo 11, LR 17 marzo 1980, n. 18, invitarlo a provvedere entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale provvede la Regione.
4. La nomina dei componenti di cui alla lettera b) dell'articolo 2 avviene su designazione della Sezione regionale dell'Associazione naizonale Comuni d' Italia; la nomina dei rappresentanti di cui alla lettera i) e seguenti dell'articolo 3 avviene su designazione compiuta dalle rispettive organizzazioni a carattere provinciale o, ove queste non esistano, a carattere regionale.
5. Qualora entro i termini fissati dall'Amministrazione provinciale non siano pervenute tutte le designazioni, i Comitati e le Commissioni sono egualmente costituiti e validamente insediati con pienezza di poteri ed esercitano le loro funzioni purchè i membri già nominati rappresentino almeno la maggioranza dei componenti stabiliti dalla presente legge.

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