LEGGE REGIONALE 3 luglio 1989, n. 22
NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE ALLA REGIONE IN ORDINE ALL'ATTIVITA' DEI COMITATI PROVINCIALI PREZZI E SUBDELEGA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 45 del 5 luglio 1989
Art. 5
Direttive
1. Nell'esercizio delle proprie funzioni anche per quanto concerne l'individuazione dei beni e servizi i cui prezzi sono sottoposti a controllo secondo le disposizioni del CIPE, i Comitati osservano le determinazioni e le direttive impartite con deliberazioni del Consiglio dei Ministri, del CIPE, del CIP e della Giunta regionale.