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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1989, n. 22

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE ALLA REGIONE IN ORDINE ALL'ATTIVITA' DEI COMITATI PROVINCIALI PREZZI E SUBDELEGA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 45 del 5 luglio 1989

Art. 5
Direttive
1. Nell'esercizio delle proprie funzioni anche per quanto concerne l'individuazione dei beni e servizi i cui prezzi sono sottoposti a controllo secondo le disposizioni del CIPE, i Comitati osservano le determinazioni e le direttive impartite con deliberazioni del Consiglio dei Ministri, del CIPE, del CIP e della Giunta regionale.

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