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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1989, n. 22

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE ALLA REGIONE IN ORDINE ALL'ATTIVITA' DEI COMITATI PROVINCIALI PREZZI E SUBDELEGA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 45 del 5 luglio 1989

Art. 6
Deliberazioni del Comitati provinciali prezzi e delle Commissioni consultive prezzi
1. Per la validità delle riunioni dei Comitati è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. I Comitati deliberano a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. Per la validità delle riunioni delle Commissioni provinciali in prima convocazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica e in seconda convocazione la presenza di almeno un terzo. Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. I Presidenti dei Comitati e delle Commissioni possono far intervenire alle sedute, al solo fine di illustrare o chiarire le questioni in ordine alle quali abbiano prestato la loro collaborazione, esperti di cui all'art. 8.
4. I provvedimenti di ciascun Comitato sono sottoscritti dal Presiente del Comitato stesso e vengono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna; essi hanno efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione salve le diverse decorrenze stabilite nei provvedimenti stessi.

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